Art. 25.
Modifiche alla legge provinciale 18 aprile 1995,  n.  5  (Definizione
agevolata  delle  violazioni  edilizie  (condono  edilizio)  ed altre
disposizioni in materia di condono edilizio).
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della  legge  provinciale  18  aprile
1995, n. 5, le parole: "nonche' nel decreto legge 26 gennaio 1995, n.
24  (Misure  urgenti  per  il rilancio economico ed occupazionale dei
lavori  pubblici  e  dell'edilizia  privata"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "come modificato da ultimo dall'articolo 2, comma 37, della
legge  23  dicembre  1996,  n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica e di quelle contenute nell'articolo 2, commi da 38 a
59, della legge n. 662 del 1996".
  2. Al comma 3 dell'articolo 1 della  legge  provinciale  18  aprile
1995,  n.  5,  le parole: "dal decreto legge 26 gennaio 1995, n. 24,"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 4 del decreto legge  5
ottobre  1993,  n.  398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, come sostituito  dall'articolo  2,  comma  60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662,".
  3.  Al  comma  3  dell'articolo 6 della legge provinciale 18 aprile
1995, n. 5, le parole: "all'articolo 7, comma 15, del  decreto  legge
26 gennaio 1995, n. 24" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo
32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come introdotto
dall'articolo 2, comma 44, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
  4.  Al  comma  2 dell'articolo 15 della legge provinciale 18 aprile
1995, n. 5, le parole: "all'articolo 3 del decreto legge  26  gennaio
1995,  n.  24" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma
55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
  5. Dopo il comma 3 dell'articolo  15  della  legge  provinciale  18
aprile 1995, n. 5 e' introdotto il seguente:
  "3-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ove
sia  stata chiesta la rideterminazione della domanda di concessione o
di autorizzazione in  sanatoria  ai  sensi  dell'articolo  39,  comma
10-bis  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  come  introdotto
dall'articolo 2, comma 37, lettera g, della legge 23  dicembre  1996,
n.  662.  Il  termine per la conclusione dei relativi procedimenti e'
fissato al 30 novembre 1998 e il termine di cui all'articolo 3, comma
1, decorre dal 2 marzo 1997".