Art. 25. Modifiche alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio) ed altre disposizioni in materia di condono edilizio). 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, le parole: "nonche' nel decreto legge 26 gennaio 1995, n. 24 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata" sono sostituite dalle seguenti: "come modificato da ultimo dall'articolo 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica e di quelle contenute nell'articolo 2, commi da 38 a 59, della legge n. 662 del 1996". 2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, le parole: "dal decreto legge 26 gennaio 1995, n. 24," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,". 3. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, le parole: "all'articolo 7, comma 15, del decreto legge 26 gennaio 1995, n. 24" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come introdotto dall'articolo 2, comma 44, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". 4. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, le parole: "all'articolo 3 del decreto legge 26 gennaio 1995, n. 24" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 e' introdotto il seguente: "3-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ove sia stata chiesta la rideterminazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39, comma 10-bis della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera g, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il termine per la conclusione dei relativi procedimenti e' fissato al 30 novembre 1998 e il termine di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dal 2 marzo 1997".