Art. 26. Disposizioni per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica 1. Al fine di promuovere la realizzazione di progetti di ricerca scientifica di interesse provinciale rientranti nelle materie di competenza della Provincia, la Giunta provinciale, sentita l'unita' di coordinamento di cui al comma 3, e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Nella realizzazione dei predetti progetti e' promossa la collaborazione con l'Universita' degli studi di Trento e possono essere coinvolti l'Istituto trentino di cultura, l'Istituto agrario di San Michele all'Adige e altri soggetti ed organismi operanti sul territorio provinciale. 2. Le convenzioni di cui al comma 1, di durata non superiore a cinque anni, definiscono: a) la denominazione, l'oggetto e le caratteristiche dei progetti di ricerca nonche' le modalita' di realizzazione degli stessi attraverso programmi esecutivi; b) il soggetto cui e' affidata la responsabilita' scientifica della realizzazione di ciascun progetto e gli altri soggetti che partecipano agli stessi nonche' le relative modalita' di coinvolgimento; c) le modalita' di finanziamento della spesa derivante dai progetti e' gli altri impegni a carico dei soggetti coinvolti, in termini di risorse logistiche, strumentali e di personale, nonche' le modalita' di regolazione dei rapporti finanziari tra la Provincia, il CNR e gli altri soggetti coinvolti; d) le modalita' di controllo dell'attivita' svolta e di verifica dei risultati conseguiti nonche' di utilizzo dei risultati della ricerca scientifica. 3. Per l'individuazione delle tematiche e degli indirizzi specifici di ricerca e' istituita una unita' di coordinamento composta: a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato, che la presiede; b) da un rappresentante della Provincia; c) dal Rettore dell'Universita' degli studi di Trento; d) dal Presidente dell'Istituto trentino di cultura; e) dal Presidente dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige; f) da quattro membri designati del CNR. 4. L'unita' di coordinamento e' nominata dalla Giunta provinciale. Funge da segretario un funzionario della Provincia nominato dalla Giunta provinciale. 5. Ai componenti dell'unita' di coordinamento sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.