Art. 26.
Disposizioni per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica
 
  1. Al fine di promuovere la realizzazione di  progetti  di  ricerca
scientifica  di  interesse  provinciale  rientranti  nelle materie di
competenza della Provincia, la Giunta provinciale,  sentita  l'unita'
di  coordinamento  di  cui  al  comma  3,  e' autorizzata a stipulare
apposite convenzioni con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
Nella  realizzazione   dei   predetti   progetti   e'   promossa   la
collaborazione  con  l'Universita'  degli  studi  di Trento e possono
essere coinvolti l'Istituto trentino di cultura,  l'Istituto  agrario
di  San  Michele all'Adige e altri soggetti ed organismi operanti sul
territorio provinciale.
  2. Le convenzioni di cui al comma 1,  di  durata  non  superiore  a
cinque anni, definiscono:
   a)  la  denominazione, l'oggetto e le caratteristiche dei progetti
di  ricerca  nonche'  le  modalita'  di  realizzazione  degli  stessi
attraverso programmi esecutivi;
   b)  il  soggetto  cui  e'  affidata la responsabilita' scientifica
della realizzazione di ciascun progetto  e  gli  altri  soggetti  che
partecipano   agli   stessi   nonche'   le   relative   modalita'  di
coinvolgimento;
   c)  le  modalita'  di  finanziamento  della  spesa  derivante  dai
progetti  e'  gli  altri  impegni a carico dei soggetti coinvolti, in
termini di risorse logistiche, strumentali e di personale, nonche' le
modalita' di regolazione dei rapporti finanziari tra la Provincia, il
CNR e gli altri soggetti coinvolti;
   d) le modalita' di controllo dell'attivita' svolta e  di  verifica
dei  risultati  conseguiti  nonche'  di  utilizzo dei risultati della
ricerca scientifica.
  3. Per l'individuazione delle tematiche e degli indirizzi specifici
di ricerca e' istituita una unita' di coordinamento composta:
   a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un  suo  delegato,
che la presiede;
   b) da un rappresentante della Provincia;
   c) dal Rettore dell'Universita' degli studi di Trento;
   d) dal Presidente dell'Istituto trentino di cultura;
   e) dal Presidente dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige;
   f) da quattro membri designati del CNR.
  4.  L'unita' di coordinamento e' nominata dalla Giunta provinciale.
Funge da segretario un funzionario  della  Provincia  nominato  dalla
Giunta provinciale.
  5.  Ai  componenti  dell'unita' di coordinamento sono corrisposti i
compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.