Art. 3.
Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7  (Norme  in
materia  di  bilancio  e  di  contabilita'  generale  della Provincia
autonoma di Trento).
 
  1.  L'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7,
come modificato da ultimo dall'articolo 40 della legge provinciale  8
luglio 1996, n. 4, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  26  (Legge  finanziaria  e  legge collegata). - 1. La Giunta
provinciale    puo'    presentare    al    Consiglio     provinciale,
contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio e
a   quello  di  assestamento  del  medesimo,  un  disegno  di  "legge
finanziaria" con i contenuti di cui al comma 2, nonche' un disegno di
"legge collegata" con i  contenuti di cui al comma 3.
  2. La legge finanziaria provvede  alla  regolazione  annuale  delle
grandezze  finanziarie previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne  gli  effetti  finanziari  agli  obiettivi  previsti  dalla
manovra di finanza pubblica. La legge finanziaria non puo' introdurre
nuove  imposte,  tasse,  contributi  o disposizioni diverse da quelle
previste dal presente comma. Essa contiene:
   a) le determinazioni di carattere quantitativo inerenti la finanza
locale e gli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego,
secondo le disposizioni previste dalla  legislazione  provinciale  in
vigore;
   b)  le  variazioni  delle  aliquote e le altre misure che incidono
sulla determinazione delle imposte, tasse, tariffe, contributi  e  di
altre  entrate  della Provincia, con effetto, di norma, dal 1 gennaio
dell'anno cui essa si riferisce;
   c) le nuove autorizzazioni e le riduzioni  di  spesa  destinate  a
gravare  su  ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che
dispongono oneri a carattere pluriennale;
   d) le  determinazioni  delle  quote  di  spesa  da  iscrivere  nel
bilancio  di ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che
dispongono spese  la  cui  quantificazione  e'  rinviata  alla  legge
finanziaria;
   e)   le   modificazioni   delle   norme   in   vigore  concernenti
autorizzazioni di spesa, copertura di oneri, partecipazioni azionarie
e garanzie fideiussorie.
  3. La legge collegata, articolata per  aree  di  materie  omogenee,
contiene   le   disposizioni,   modificative   o   integrative  della
legislazione vigente, necessarie per l'attuazione  degli  interventi,
anche di settore, previsti dalla manovra di finanza pubblica. Essa in
particolare contiene le norme:
   a)  per  l'attuazione di obiettivi di contenimento, di riduzione o
riallocazione della spesa della Provincia e degli enti collegati alla
finanza provinciale e  per  disciplinare  l'utilizzo  delle  economie
realizzate o di risorse aggiuntive comunque spettanti, secondo quanto
previsto dalla manovra di finanza pubblica;
   b)  per  disciplinare,  anche  in  conseguenza  delle politiche di
intervento dello Stato e dell'Unione europea,  l'accelerazione  e  la
semplificazione  delle  procedure amministrative e contabili connesse
con la spesa, nonche' i pagamenti e la gestione di cassa;
   c) per disporre proroghe di termini fissati da norme in vigore".
  2. Al secondo comma dell'articolo 33-bis della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7, come introdotto con l'articolo 45  della  legge
provinciale  8  luglio  1996, n. 4, la lettera f) e' sostituita dalla
seguente:
   "f) i casi in cui la Giunta provinciale e' autorizzata ad adottare
le misure di cui all'articolo 51 della presente legge e  all'articolo
63,  lettera  d),  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440
nell'ipotesi di mancata acquisizione al  bilancio  provinciale  delle
entrate a copertura degli anticipi erogati".
  3. Dopo l'articolo 50 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7 e' introdotto il seguente:
  "Art. 50-bis. (Semplificazione della riscossione delle entrate).  -
1.  Al  fine  di  conseguire  la razionalizzazione delle modalita' di
esecuzione  dei  versamenti,  la  Giunta  provinciale   con   propria
deliberazione  puo'  prevedere,  anche  in  deroga  alle disposizioni
vigenti, per la riscossione di tributi, di  sanzioni  pecuniarie,  di
entrate  patrimoniali  o  di  altra  natura,  l'utilizzo  di mezzi di
pagamento diversificati ricorrendo anche  al  sistema  bancario  e  a
strumenti elettronici o informatici".
  4.  Al  sesto  comma  dell'articolo  55  della legge provinciale 14
settembre  1979,  n.  7,   articolo   come   modificato   da   ultimo
dall'articolo  1  della  legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, le
parole: "con le modalita' di cui al precedente comma" sono sostituite
dalle seguenti: "nei limiti degli stanziamenti previsti dal  bilancio
pluriennale".
  5.  L'articolo 57 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7,
come modificato da ultimo dall'articolo 33 della legge provinciale  3
settembre 1993, n. 23, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 57. (Liquidazione delle spese e richiesta emissione titolo di
pagamento).  -  1.  La  liquidazione  consiste  nella  determinazione
dell'identita' del  creditore  e  dell'ammontare  esatto  del  debito
scaduto.    Essa  e'  disposta  sulla  base  di documentazione atta a
comprovare il diritto del creditore.
  2. Alla  liquidazione  delle  spese  provvedono  con  le  modalita'
stabilite  dalla  Giunta  provinciale  i dirigenti o altri funzionari
individuati dalla Giunta medesima, salvo quanto previsto dai commi  3
e 4 o nel caso che le leggi dispongano diversamente.
  3.  La  liquidazione  delle spese relative ad aperture di credito a
favore di funzionari delegati e' disposta dai funzionari medesimi.
  4. Il funzionario che provvede alla  liquidazione  delle  spese  si
assume  la responsabilita' in ordine alla sussistenza dei presupposti
necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto d'impegno  e
agli  eventuali  atti  successivi.  Il  medesimo funzionario provvede
altresi a richiedere al servizio bilancio  e  ragioneria  l'emissione
del   titolo   di  pagamento  allegando  la  relativa  documentazione
giustificativa della spesa".
  6. L'articolo 58 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.   7,
come  modificato  dall'articolo  4  della legge provinciale 30 luglio
1984, n. 2 e dall'articolo 16  della  legge  provinciale  16  ottobre
1992, n. 19, e' abrogato.
  7.  Al  secondo  comma  dell'articolo 59 della legge provinciale 14
settembre  1979,  n.  7,   articolo   come   modificato   da   ultimo
dall'articolo  52  della  legge  provinciale  8 luglio 1996, n. 4, le
parole: "di  cui  agli  articoli  57  e  58"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui all'articolo 57".
  8. All'ultimo comma dell'articolo 60-bis della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7, articolo come introdotto dall'articolo 54 della
legge  provinciale  8  luglio  1996,  n.  4,  le parole: "di cui agli
articoli  57  e  58"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "di   cui
all'articolo 57".
  9.  Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo 62 della legge
provinciale 14 settembre 1979, n.  7,  articolo  come  modificato  da
ultimo  dall'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n.
7, e' inserita la seguente:
  "d-bis) spese d'importo limitato o altre spese per le quali risulti
conveniente anche sotto il profilo organizzativo il pagamento a mezzo
di funzionari delegati;".
  10. Al terzo comma dell'articolo  62  della  legge  provinciale  14
settembre   1979,   n.   7,   articolo   come  modificato  da  ultimo
dall'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n.  7,  le
parole:  "emessi  ai  sensi  dell'articolo  58" sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dell'articolo 57".