Art. 3. Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento). 1. L'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo dall'articolo 40 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Legge finanziaria e legge collegata). - 1. La Giunta provinciale puo' presentare al Consiglio provinciale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio e a quello di assestamento del medesimo, un disegno di "legge finanziaria" con i contenuti di cui al comma 2, nonche' un disegno di "legge collegata" con i contenuti di cui al comma 3. 2. La legge finanziaria provvede alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi previsti dalla manovra di finanza pubblica. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse, contributi o disposizioni diverse da quelle previste dal presente comma. Essa contiene: a) le determinazioni di carattere quantitativo inerenti la finanza locale e gli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, secondo le disposizioni previste dalla legislazione provinciale in vigore; b) le variazioni delle aliquote e le altre misure che incidono sulla determinazione delle imposte, tasse, tariffe, contributi e di altre entrate della Provincia, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce; c) le nuove autorizzazioni e le riduzioni di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono oneri a carattere pluriennale; d) le determinazioni delle quote di spesa da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono spese la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) le modificazioni delle norme in vigore concernenti autorizzazioni di spesa, copertura di oneri, partecipazioni azionarie e garanzie fideiussorie. 3. La legge collegata, articolata per aree di materie omogenee, contiene le disposizioni, modificative o integrative della legislazione vigente, necessarie per l'attuazione degli interventi, anche di settore, previsti dalla manovra di finanza pubblica. Essa in particolare contiene le norme: a) per l'attuazione di obiettivi di contenimento, di riduzione o riallocazione della spesa della Provincia e degli enti collegati alla finanza provinciale e per disciplinare l'utilizzo delle economie realizzate o di risorse aggiuntive comunque spettanti, secondo quanto previsto dalla manovra di finanza pubblica; b) per disciplinare, anche in conseguenza delle politiche di intervento dello Stato e dell'Unione europea, l'accelerazione e la semplificazione delle procedure amministrative e contabili connesse con la spesa, nonche' i pagamenti e la gestione di cassa; c) per disporre proroghe di termini fissati da norme in vigore". 2. Al secondo comma dell'articolo 33-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come introdotto con l'articolo 45 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) i casi in cui la Giunta provinciale e' autorizzata ad adottare le misure di cui all'articolo 51 della presente legge e all'articolo 63, lettera d), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 nell'ipotesi di mancata acquisizione al bilancio provinciale delle entrate a copertura degli anticipi erogati". 3. Dopo l'articolo 50 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e' introdotto il seguente: "Art. 50-bis. (Semplificazione della riscossione delle entrate). - 1. Al fine di conseguire la razionalizzazione delle modalita' di esecuzione dei versamenti, la Giunta provinciale con propria deliberazione puo' prevedere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per la riscossione di tributi, di sanzioni pecuniarie, di entrate patrimoniali o di altra natura, l'utilizzo di mezzi di pagamento diversificati ricorrendo anche al sistema bancario e a strumenti elettronici o informatici". 4. Al sesto comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, le parole: "con le modalita' di cui al precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale". 5. L'articolo 57 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo dall'articolo 33 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, e' sostituito dal seguente: "Art. 57. (Liquidazione delle spese e richiesta emissione titolo di pagamento). - 1. La liquidazione consiste nella determinazione dell'identita' del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto. Essa e' disposta sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore. 2. Alla liquidazione delle spese provvedono con le modalita' stabilite dalla Giunta provinciale i dirigenti o altri funzionari individuati dalla Giunta medesima, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 o nel caso che le leggi dispongano diversamente. 3. La liquidazione delle spese relative ad aperture di credito a favore di funzionari delegati e' disposta dai funzionari medesimi. 4. Il funzionario che provvede alla liquidazione delle spese si assume la responsabilita' in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto d'impegno e agli eventuali atti successivi. Il medesimo funzionario provvede altresi a richiedere al servizio bilancio e ragioneria l'emissione del titolo di pagamento allegando la relativa documentazione giustificativa della spesa". 6. L'articolo 58 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2 e dall'articolo 16 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, e' abrogato. 7. Al secondo comma dell'articolo 59 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 52 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, le parole: "di cui agli articoli 57 e 58" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 57". 8. All'ultimo comma dell'articolo 60-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come introdotto dall'articolo 54 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, le parole: "di cui agli articoli 57 e 58" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 57". 9. Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, e' inserita la seguente: "d-bis) spese d'importo limitato o altre spese per le quali risulti conveniente anche sotto il profilo organizzativo il pagamento a mezzo di funzionari delegati;". 10. Al terzo comma dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, le parole: "emessi ai sensi dell'articolo 58" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 57".