Art. 30. Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre). 1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e' sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 e dall'articolo 123, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio delle attivita' professionali di cui all'articolo 2 nella provincia di Trento e' subordinato al rilascio della relativa licenza da parte del Presidente della Giunta provinciale, previo accertamento dei seguenti requisiti: a) conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 6; b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea; c) maggiore eta'; d) idoneita' psicofisica attestata da certificato medico; e) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente per le attivita' professionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2; diploma di scuola media inferiore o licenza elementare per i nati in data anteriore al 1 gennaio 1949, per l'attivita' professionale di cui al comma 3 dell'articolo 2; f) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, all'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione". 2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e' aggiunta la seguente: "f-bis) chi, nell'ambito delle istituzioni museali provinciali e su incarico delle stesse o dei servizi provinciali che fanno capo al dipartimento competente in materia di cultura, svolge attivita' finalizzate a promuovere l'educazione al bene culturale attraverso iniziative educative basate su progetti culturali o approfondimenti tematici specifici programmati ed elaborati dalle istituzioni museali o dai servizi provinciali medesimi". 3. All'articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa i termini, le modalita' di presentazione delle domande e di effettuazione delle prove d'esame, nonche' le quote di iscrizione, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Si prescinde dall'esame di cui al comma 1, per gli accompagnatori turistici e per gli assistenti di turismo equestre gia' abilitati all'esercizio della professione nella provincia di Bolzano o in altre regioni, i quali intendano conseguire la licenza di cui all'articolo 3 per l'esercizio dell'attivita' nella provincia di Trento". 4. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 1 devono dichiarare il possesso dei requisiti indicati all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), e), f). Gli aspiranti all'esercizio della professione di assistente di turismo equestre devono altresi' essere in possesso di idoneita' psico-fisica, attestata da certificato medico". 5. L'articolo 8 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Materie d'esame). - 1. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono individuate, per ogni singola figura professionale, le materie attinenti alla professione, su cui vertono le prove d'esame per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 6". 6. L'articolo 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Commissione esaminatrice). - 1. Gli accertamenti ai fini dell'abilitazione tecnico-professionale di cui all'articolo 6 sono affidati a una commissione d'esame, nominata di volta in volta dalla Giunta provinciale; il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce la composizione della commissione per ciascuna figura professionale in relazione alle materie d'esame. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente assegnato al servizio competente in materia di turismo. 2. Ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia. Resta altresi' salvo quanto disposto dalla predetta normativa in materia di rimborsi spese, di indennita' chilometrica e di sostenimento spese per pasti". 7. L'articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e' abrogato. 8. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e' abrogata. 9. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e' introdotto il seguente: "1-bis. Le funzioni di vigilanza e di controllo di cui al comma 1 possono essere esercitate, previa convenzione con i comuni, anche dal personale appartenente alla polizia municipale".