Art. 30.
Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12  (Disciplina
dell'esercizio  delle  attivita'  professionali  di  guida turistica,
accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre).
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale  14  febbraio
1992, n. 12 e' sostituito dal seguente:
  "1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 e dall'articolo
123,   secondo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,
l'esercizio delle attivita' professionali di cui all'articolo 2 nella
provincia di Trento e' subordinato al rilascio della relativa licenza
da parte del Presidente della Giunta provinciale, previo accertamento
dei seguenti requisiti:
   a) conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 6;
   b)  cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione
europea;
   c) maggiore eta';
   d) idoneita' psicofisica attestata da certificato medico;
   e) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente per  le
attivita'  professionali  di  cui  ai  commi  1  e 2 dell'articolo 2;
diploma di scuola media inferiore o licenza elementare per i nati  in
data  anteriore  al  1 gennaio 1949, per l'attivita' professionale di
cui al comma 3 dell'articolo 2;
   f)   non   aver   riportato   condanne   penali   che   comportino
l'interdizione,  anche  temporanea,  all'esercizio della professione,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione".
  2. Dopo la lettera f) del  comma  1  dell'articolo  5  della  legge
provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e' aggiunta la seguente:
  "f-bis) chi, nell'ambito delle istituzioni museali provinciali e su
incarico  delle  stesse  o  dei servizi provinciali che fanno capo al
dipartimento competente  in  materia  di  cultura,  svolge  attivita'
finalizzate  a  promuovere  l'educazione al bene culturale attraverso
iniziative educative basate su progetti culturali  o  approfondimenti
tematici specifici programmati ed elaborati dalle istituzioni museali
o dai servizi provinciali medesimi".
  3.  All'articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n.  12
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. La deliberazione  di  cui  al  comma  1  fissa  i  termini,  le
modalita'  di  presentazione  delle  domande e di effettuazione delle
prove  d'esame,  nonche'  le  quote  di  iscrizione,  secondo  quanto
previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge.";
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.   Si   prescinde   dall'esame  di  cui  al  comma  1,  per  gli
accompagnatori turistici e per gli  assistenti  di  turismo  equestre
gia'  abilitati  all'esercizio  della  professione nella provincia di
Bolzano o in altre regioni, i quali intendano conseguire  la  licenza
di  cui all'articolo 3 per l'esercizio dell'attivita' nella provincia
di Trento".
  4. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale  14  febbraio
1992, n. 12 e' sostituito dal seguente:
  "1.   Ai   fini  dell'ammissione  all'esame  di  abilitazione,  gli
aspiranti  all'esercizio  delle   professioni   turistiche   di   cui
all'articolo  1  devono dichiarare il possesso dei requisiti indicati
all'articolo 3, comma 1,  lettere  b),  c),  e),  f).  Gli  aspiranti
all'esercizio  della  professione  di  assistente di turismo equestre
devono  altresi'  essere  in  possesso  di  idoneita'   psico-fisica,
attestata da certificato medico".
  5.  L'articolo 8 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 8 (Materie d'esame). - 1. Con regolamento di esecuzione della
presente  legge   sono   individuate,   per   ogni   singola   figura
professionale,  le materie attinenti alla professione, su cui vertono
le prove  d'esame  per  il  conseguimento  dell'abilitazione  di  cui
all'articolo 6".
  6.  L'articolo 9 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 9 (Commissione esaminatrice). - 1. Gli accertamenti  ai  fini
dell'abilitazione  tecnico-professionale  di  cui all'articolo 6 sono
affidati a una commissione d'esame, nominata di volta in volta  dalla
Giunta provinciale; il regolamento di esecuzione della presente legge
stabilisce  la  composizione  della  commissione  per ciascuna figura
professionale in relazione  alle  materie  d'esame.  Le  funzioni  di
segreteria  della  commissione sono svolte da un dipendente assegnato
al servizio competente in materia di turismo.
  2. Ai membri ed al segretario della commissione  sono  corrisposti,
ove  spettanti,  i  compensi  ed  i rimborsi previsti dalla normativa
provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici dei  concorsi
per  l'accesso  all'impiego in Provincia. Resta altresi' salvo quanto
disposto dalla predetta normativa in materia di  rimborsi  spese,  di
indennita' chilometrica e di sostenimento spese per pasti".
  7. L'articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e'
abrogato.
  8.  La  lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  14  della  legge
provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e' abrogata.
  9. Dopo il comma 1 dell'articolo  15  della  legge  provinciale  14
febbraio 1992, n. 12 e' introdotto il seguente:
  "1-bis.  Le  funzioni di vigilanza e di controllo di cui al comma 1
possono essere esercitate, previa convenzione con i comuni, anche dal
personale appartenente alla polizia municipale".