Art. 31. Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"). 1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, articolo come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, e' sostituito dal seguente: "8. Ai membri ed ai segretari della commissione di cui al comma 1 e della sottocommissione di cui all'articolo 14 sono corrisposti, ove spettanti, i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia". 2. Il comma 8 dell'articolo 34 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 e' sostituito dal seguente: "8. Ai membri ed ai segretari della commissione di cui al comma 1 e delle sottocommissioni di cui all'articolo 35 e delle commissioni di cui all'articolo 36, comma 3, sono corrisposti, ove spettanti, i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia". 3. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 e' sostituito dal seguente: "1. Le tariffe minime e massime delle prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, nonche' dei maestri di sci, sono deliberate dai rispettivi collegi e comunicate alla Giunta provinciale". 4. L'articolo 49 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 e' abrogato. 5. Il periodo decennale entro il quale, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23 agosto 1993 n. 20, l'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo, decorre dalla data di entrata in vigore della citata legge provinciale n. 20 del 1993.