Art. 31.
Modifiche alla  legge  provinciale  23  agosto  1993,  n.  20  (Nuovo
ordinamento  della  professione  di  guida alpina e di maestro di sci
nella provincia di Trento  e  modifiche  alla  legge  provinciale  21
aprile  1987,  n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in
servizio pubblico e delle piste da sci").
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge  provinciale  23  agosto
1993,  n.  20,  articolo  come modificato dall'articolo 7 della legge
provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, e' sostituito dal seguente:
  "8. Ai membri ed ai segretari della commissione di cui al comma 1 e
della sottocommissione di cui all'articolo 14 sono  corrisposti,  ove
spettanti,   i  compensi  ed  i  rimborsi  previsti  dalla  normativa
provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici dei  concorsi
per l'accesso all'impiego in Provincia".
  2.  Il  comma  8 dell'articolo 34 della legge provinciale 23 agosto
1993, n. 20 e' sostituito dal seguente:
  "8. Ai membri ed ai segretari della commissione di cui al comma 1 e
delle sottocommissioni di cui all'articolo 35 e delle commissioni  di
cui all'articolo 36, comma 3, sono corrisposti, ove spettanti,
 i  compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale per i
membri delle commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  per  l'accesso
all'impiego in Provincia".
  3.  Il  comma  1 dell'articolo 43 della legge provinciale 23 agosto
1993, n. 20 e' sostituito dal seguente:
  "1. Le tariffe minime e  massime  delle  prestazioni  professionali
delle  guide  alpine-maestri  di  alpinismo  e degli aspiranti guida,
nonche' dei maestri di sci, sono deliberate dai rispettivi collegi  e
comunicate alla Giunta provinciale".
  4.  L'articolo  49 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 e'
abrogato.
  5. Il periodo decennale entro il quale, ai  sensi  dell'articolo  8
della  legge provinciale 23 agosto 1993 n. 20, l'aspirante guida deve
conseguire il grado di guida  alpina-maestro  di  alpinismo,  decorre
dalla data di entrata in vigore della citata legge provinciale n.  20
del 1993.