Art. 32.
        Modifiche alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9
           (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)
 
  1.  Il  comma  4  dell'articolo  6 della legge provinciale 17 marzo
1988, n. 9 e' sostituito dal seguente:
  "4. A tali  fini  la  Giunta  provinciale  determina  con  apposito
regolamento  criteri  e  modalita'  per  l'effettuazione  delle prove
d'esame, definendone le materie e stabilendo l'ammontare della  quota
d'iscrizione".
  2.  All'articolo 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.   Con  regolamento  di  esecuzione  della  presente  legge  e'
stabilita  la  composizione della commissione d'esame. Le funzioni di
segretario della commissione sono svolte da un  dipendente  assegnato
al servizio competente in materia di turismo";
   b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
   "5. Ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti,
ove  spettanti,  i  compensi  ed  i rimborsi previsti dalla normativa
provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici dei  concorsi
per l'accesso all'impiego in Provincia".
  3. Le modificazioni apportate alla legge provinciale 17 marzo 1988,
n.  9  dal  presente  articolo  si applicano anche per l'espletamento
delle prove d'esame in ordine alle quali  la  relativa  richiesta  e'
stata   presentata   antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della
presente legge.