Art. 32. Modifiche alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) 1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 e' sostituito dal seguente: "4. A tali fini la Giunta provinciale determina con apposito regolamento criteri e modalita' per l'effettuazione delle prove d'esame, definendone le materie e stabilendo l'ammontare della quota d'iscrizione". 2. All'articolo 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Con regolamento di esecuzione della presente legge e' stabilita la composizione della commissione d'esame. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente assegnato al servizio competente in materia di turismo"; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia". 3. Le modificazioni apportate alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 dal presente articolo si applicano anche per l'espletamento delle prove d'esame in ordine alle quali la relativa richiesta e' stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.