Art. 35. Modifiche all'articolo 10 (Disposizioni per l'acquisto di immobili dismessi da imprese industriali) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26. 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 23 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e' introdotto il seguente: "4-bis. I lavori di importo a base di gara superiore a lire 5 miliardi, realizzati dalla societa' di cui al comma 1, sono soggetti al parere preventivo del comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)". 2. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, le parole: "nonche' di impianti tecnologici" sono sostituite dalle seguenti: "di impianti tecnologici anche a carattere ambientale, nonche' di aree e di immobili con relativi impianti generali da destinare ad attivita' commerciali all'ingrosso". 3. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26 sono introdotti i seguenti: "7-bis. Le aree, gli immobili e gli impianti di cui al presente articolo possono essere ceduti, ad un prezzo non inferiore al 20 per cento di quello di mercato, o locati ad enti pubblici per lo svolgimento di finalita' istituzionali. 7-ter. Nel quadro della disciplina stabilita agli articoli 43 e 53, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), la societa' di cui al comma 1 puo' stipulare accordi per l'installazione o per la gestione di impianti di depurazione industriale con soggetti pubblici o privati, anche consorziati. Detti accordi specificano le modalita' organizzative per l'installazione o la gestione dell'impiantistica depurativa, ivi compreso l'eventuale affido di dotazioni strumentali, le tipologie di utenza, le tariffe da applicare agli utenti, nonche' eventuali concorsi finanziari per il ripiano dei costi non coperti dalle tariffe mediante il fondo di cui al comma 1, in conformita' agli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale. Le autorizzazioni previste dalla normativa provinciale e statale per l'installazione o l'esercizio degli impianti depurativi di cui al presente comma sono accordate al soggetto affidatario del servizio depurativo". 4. La modifica di cui al comma 2 si applica anche agli impianti, alle aree ed agli immobili gia' acquisiti al patrimonio della Tecnofin Strutture S.p.a. prima dell'entrata in vigore della presente legge.