Art. 35.
Modifiche all'articolo 10 (Disposizioni per  l'acquisto  di  immobili
dismessi  da  imprese  industriali) della legge provinciale 16 agosto
1983, n. 26.
 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo  10  della  legge  provinciale  16
agosto  1983, n. 26, articolo come modificato da ultimo dall'articolo
23 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e'  introdotto  il
seguente:
  "4-bis.  I  lavori  di  importo  a  base di gara superiore a lire 5
miliardi, realizzati dalla societa' di cui al comma 1, sono  soggetti
al  parere  preventivo  del  comitato  tecnico  amministrativo di cui
all'articolo 55 della legge provinciale  10  settembre  1993,  n.  26
(Norme  in  materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per
la trasparenza negli appalti)".
  2. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge  provinciale  16  agosto
1983,  n.  26,  le  parole:  "nonche'  di  impianti tecnologici" sono
sostituite dalle seguenti: "di impianti tecnologici anche a carattere
ambientale, nonche' di aree  e  di  immobili  con  relativi  impianti
generali da destinare ad attivita' commerciali all'ingrosso".
  3.  Dopo  il  comma  7  dell'articolo 10 della legge provinciale 16
agosto 1983, n. 26 sono introdotti i seguenti:
  "7-bis. Le aree, gli immobili e gli impianti  di  cui  al  presente
articolo  possono essere ceduti, ad un prezzo non inferiore al 20 per
cento di quello  di  mercato,  o  locati  ad  enti  pubblici  per  lo
svolgimento di finalita' istituzionali.
  7-ter. Nel quadro della disciplina stabilita agli articoli 43 e 53,
comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della Giunta provinciale 26
gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi   provinciale   in   materia   di  tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti), la societa' di cui al comma 1 puo'  stipulare  accordi
per  l'installazione  o  per  la  gestione di impianti di depurazione
industriale con soggetti pubblici o privati, anche consorziati. Detti
accordi specificano le modalita' organizzative per l'installazione  o
la  gestione  dell'impiantistica depurativa, ivi compreso l'eventuale
affido di dotazioni strumentali, le tipologie di utenza,  le  tariffe
da  applicare  agli utenti, nonche' eventuali concorsi finanziari per
il ripiano dei costi non coperti dalle tariffe mediante il  fondo  di
cui  al comma 1, in conformita' agli indirizzi stabiliti dalla Giunta
provinciale. Le autorizzazioni previste dalla normativa provinciale e
statale per l'installazione o l'esercizio degli  impianti  depurativi
di  cui  al presente comma sono accordate al soggetto affidatario del
servizio depurativo".
  4. La modifica di cui al comma 2 si applica  anche  agli  impianti,
alle  aree  ed  agli  immobili  gia'  acquisiti  al  patrimonio della
Tecnofin Strutture S.p.a. prima dell'entrata in vigore della presente
legge.