Art. 36.
"Modifiche  alla  legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme
in materia di agevolazioni  al  settore  commerciale  e  modifiche  a
disposizioni concernenti la disciplina del commercio).
 
  1.  Dopo  la  lettera  d)  del  comma 1 dell'articolo 2 della legge
provinciale  17  maggio  1991,  n.  8,   articolo   come   modificato
dall'articolo  47  della  legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, e'
introdotta la seguente:
  "d bis) i consorzi formati prevalentemente da imprese  commerciali,
costituiti  per  la realizzazione di iniziative promozionali, per gli
investimenti relativi alle strutture commerciali e ricettive  ubicate
nei centri storici dei comuni della provincia".
  2.  Dopo  la lettera o bis) del comma 1 dell'articolo 4 della legge
provinciale 17 maggio 1991, n. 8, articolo come da ultimo  modificato
dall'articolo  26  della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e'
introdotta la seguente:
  "o  ter)  l'indicazione  delle  condizioni   e   dei   criteri   di
ammissibilita'  alle  agevolazioni per le iniziative effettuate dagli
organismi previsti dall'articolo 2, comma 1,  lettera  d  bis)  della
presente legge;".