Art. 36. "Modifiche alla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio). 1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, articolo come modificato dall'articolo 47 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, e' introdotta la seguente: "d bis) i consorzi formati prevalentemente da imprese commerciali, costituiti per la realizzazione di iniziative promozionali, per gli investimenti relativi alle strutture commerciali e ricettive ubicate nei centri storici dei comuni della provincia". 2. Dopo la lettera o bis) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e' introdotta la seguente: "o ter) l'indicazione delle condizioni e dei criteri di ammissibilita' alle agevolazioni per le iniziative effettuate dagli organismi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera d bis) della presente legge;".