Art. 39. Modifiche alla legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi) 1. All'articolo 3 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16, come modificato dall'articolo 63 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo: "Il periodo minimo di raccolta e' di una giornata, salva diversa determinazione del comune, da assumersi entro il 31 marzo di ogni anno, la quale comunque non puo' prevedere un periodo minimo superiore a tre giornate; tali determinazioni sono immediatamente trasmesse dai comuni al servizio competente in materia di foreste, che entro i trenta giorni successivi al predetto termine del 31 marzo provvede annualmente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco dei comuni che hanno assunto la predetta determinazione"; b) dopo il primo periodo del comma 6 e' aggiunto il seguente: "Gli iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della Provincia sono equiparati ai residenti in un comune della Provincia medesima".