Art. 39.
        Modifiche alla legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16
               (Disciplina della raccolta dei funghi)
 
  1. All'articolo 3 della legge provinciale 6  agosto  1991,  n.  16,
come  modificato dall'articolo 63 della legge provinciale 9 settembre
1996, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo:  "Il  periodo
minimo  di  raccolta e' di una giornata, salva diversa determinazione
del comune, da assumersi entro il 31 marzo di  ogni  anno,  la  quale
comunque  non  puo'  prevedere  un  periodo  minimo  superiore  a tre
giornate;  tali  determinazioni  sono  immediatamente  trasmesse  dai
comuni  al  servizio  competente  in  materia di foreste, che entro i
trenta giorni successivi al predetto termine del  31  marzo  provvede
annualmente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
dell'elenco dei comuni che hanno assunto la predetta determinazione";
   b)  dopo  il  primo  periodo  del comma 6 e' aggiunto il seguente:
"Gli  iscritti  all'anagrafe   dei   cittadini   italiani   residenti
all'estero  (AIRE)  dei  comuni  della  Provincia  sono equiparati ai
residenti in un comune della Provincia medesima".