Art. 4.
Modifica alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina
della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia
di contabilita' e di zone svantaggiate).
 
  1. Dopo l'articolo 65 della legge provinciale 8 luglio 1996, n.   4
e' introdotto il seguente:
  "Art.  65-bis  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di  atti di
programmazione settoriali). -  1.  In  relazione  a  quanto  previsto
dall'articolo  17  in  ordine  alla  programmazione  settoriale ed in
attesa dell'adeguamento delle leggi provinciali  di  settore  secondo
quanto  disposto  dal  comma  4  del  predetto  articolo,  la  Giunta
provinciale con  proprie  deliberazioni,  per  ciascuno  dei  settori
considerati dalle leggi provinciali vigenti, determina:
   a)  gli  atti  di  programmazione  da  adottare  specificando  per
ciascuno di essi la tipologia e  le  modalita'  di  elaborazione,  in
coerenza  con  le  risorse  e  gli  obiettivi  definiti  dai  vigenti
strumenti di programmazione economico-finanziaria della Provincia;
   b) l'efficacia temporale degli atti di cui  alla  lettera  a),  in
relazione  a  quanto  disposto  dall'articolo 18, comma 1, nonche' le
modalita' di verifica e di aggiornamento degli stessi.
  2.  Per  le  opere  realizzate  direttamente  dalla  Provincia   le
deliberazioni di cui al comma 1 possono limitare l'individuazione nei
piani   pluriennali   delle   opere   e  degli  interventi  a  quelli
maggiormente significativi, per i  quali  la  spesa  ammissibile  sia
superiore ai limiti fissati dalle medesime deliberazioni.
  3.  Le  deliberazioni  di  cui  al  comma  1  sono  pubblicate  nel
Bollettino ufficiale della Regione".