Art. 4. Modifica alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilita' e di zone svantaggiate). 1. Dopo l'articolo 65 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e' introdotto il seguente: "Art. 65-bis (Disposizioni transitorie in materia di atti di programmazione settoriali). - 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 in ordine alla programmazione settoriale ed in attesa dell'adeguamento delle leggi provinciali di settore secondo quanto disposto dal comma 4 del predetto articolo, la Giunta provinciale con proprie deliberazioni, per ciascuno dei settori considerati dalle leggi provinciali vigenti, determina: a) gli atti di programmazione da adottare specificando per ciascuno di essi la tipologia e le modalita' di elaborazione, in coerenza con le risorse e gli obiettivi definiti dai vigenti strumenti di programmazione economico-finanziaria della Provincia; b) l'efficacia temporale degli atti di cui alla lettera a), in relazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, nonche' le modalita' di verifica e di aggiornamento degli stessi. 2. Per le opere realizzate direttamente dalla Provincia le deliberazioni di cui al comma 1 possono limitare l'individuazione nei piani pluriennali delle opere e degli interventi a quelli maggiormente significativi, per i quali la spesa ammissibile sia superiore ai limiti fissati dalle medesime deliberazioni. 3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione".