Art. 40. Modifica alla legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili) 1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 e' introdotto il seguente: "Art. 1-bis (Norma interpretativa). - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per velivolo a motore qualsiasi macchina, munita di organo motopropulsore, atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo all'altro".