Art. 40.
Modifica alla legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina  per
la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili)
 
  1.  Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1996, n.  5
e' introdotto il seguente:
  "Art. 1-bis (Norma interpretativa). - 1. Ai fini  dell'applicazione
della  presente  legge  si  intende  per  velivolo a motore qualsiasi
macchina, munita di organo motopropulsore, atta al trasporto per aria
di persone o cose da un luogo all'altro".