Art. 41. Riesame delle autorizzazioni allo scarico: sostituzione di termini 1. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui all'articolo 23-bis, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/ Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come introdotto dall'articolo 30 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, previsto in riferimento al riesame delle autorizzazioni allo scarico, e' sostituito con il termine del 31 dicembre 1994.