Art. 41.
 Riesame delle autorizzazioni allo scarico: sostituzione di termini
 
  1. Il termine del 31 dicembre  1992  di  cui  all'articolo  23-bis,
commi  1  e 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26
gennaio 1987, n. 1-41/ Legisl. (Testo unico delle  leggi  provinciali
in   materia   di  tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti),  come
introdotto dall'articolo 30 della legge provinciale 7 marzo 1997,  n.
5,  previsto  in  riferimento  al  riesame  delle autorizzazioni allo
scarico, e' sostituito con il termine del 31 dicembre 1994.