Art. 5. Modifica alla legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 (Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale). 1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 e' aggiunto il seguente: "Art. 8-bis (Utilizzo del personale operaio assunto con contratto di diritto privato). - 1. Per gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali possono essere adibiti, nel rispetto del relativo contratto di lavoro e previa intesa fra i rispettivi dirigenti, dipendenti del servizio azienda speciale sistemazione montana altrimenti posti in cassa integrazione guadagni per la sospensione invernale dei lavori. 2. Al pagamento delle spese relative ai dipendenti di cui al comma 1 si puo' provvedere mediante apertura di credito ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento), come modificato da ultimo dall'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, da disporre mediante utilizzo delle autorizzazioni di spesa inerenti la spesa per manodopera per i lavori di manutenzione da effettuarsi su strade provinciali (cap. 52955)".