Art. 5.
Modifica  alla  legge  provinciale  8  giugno  1987,  n.  10   (Norme
concernenti  inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni
in materia di personale).
 
  1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 8 giugno 1987, n.   10
e' aggiunto il seguente:
  "Art.  8-bis  (Utilizzo del personale operaio assunto con contratto
di  diritto  privato).  -  1.  Per  gli  interventi  di  manutenzione
ordinaria  delle  strade  provinciali  possono  essere  adibiti,  nel
rispetto del relativo contratto di  lavoro  e  previa  intesa  fra  i
rispettivi   dirigenti,  dipendenti  del  servizio  azienda  speciale
sistemazione montana altrimenti posti in cassa integrazione  guadagni
per la sospensione invernale dei lavori.
  2.  Al pagamento delle spese relative ai dipendenti di cui al comma
1  si  puo'  provvedere  mediante  apertura  di  credito   ai   sensi
dell'articolo  62  della  legge  provinciale  14 settembre 1979, n. 7
(Norme in materia di bilancio e contabilita' generale della Provincia
autonoma di Trento), come modificato da ultimo dall'articolo 3  della
legge  provinciale  18  settembre  1989,  n.  7, da disporre mediante
utilizzo  delle  autorizzazioni  di  spesa  inerenti  la  spesa   per
manodopera  per  i  lavori  di  manutenzione da effettuarsi su strade
provinciali (cap. 52955)".