Art. 6. Disposizioni in materia di dotazione organica del personale provinciale 1. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 e' sostituito dal seguente: "4. Al fine di provvedere all'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento, del soppresso ufficio regionale e dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento e delle relative sezioni circoscrizionali per l'impiego, nonche' per lo svolgimento delle funzioni delegate dallo Stato in materia di comunicazione e trasporti, di collocamento e avviamento al lavoro, ai livelli funzionali di cui alla tabella della dotazione organica costituente l'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, come da ultimo modificato dagli articoli 12 e 35 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, i posti d'organico relativi al nono, ottavo, settimo, sesto, quinto, quarto e terzo livello funzionale sono aumentati rispettivamente di 2, 1, 28, 36, 58, 20 e 7 unita'. Conseguentemente il totale dei posti d'organico dei livelli funzionali ed il totale complessivo dei posti sono aumentati, rispettivamente da 5.716 a 5.868 e da 5.889 a 6.041".