Art. 6.
            Disposizioni in materia di dotazione organica
                      del personale provinciale
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale  3  febbraio
1997, n. 2 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Al  fine  di  provvedere  all'inquadramento  nel  ruolo  unico
provinciale   del   personale    dell'ufficio    provinciale    della
motorizzazione  civile  e dei trasporti in concessione di Trento, del
soppresso ufficio regionale e dell'ufficio provinciale del  lavoro  e
della   massima  occupazione  di  Trento  e  delle  relative  sezioni
circoscrizionali per l'impiego,  nonche'  per  lo  svolgimento  delle
funzioni   delegate   dallo  Stato  in  materia  di  comunicazione  e
trasporti,  di  collocamento  e  avviamento  al  lavoro,  ai  livelli
funzionali  di  cui alla tabella della dotazione organica costituente
l'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8,  come  da
ultimo  modificato  dagli  articoli 12 e 35 della legge provinciale 3
febbraio 1997, n. 2, i posti d'organico  relativi  al  nono,  ottavo,
settimo,  sesto,  quinto,  quarto  e  terzo  livello  funzionale sono
aumentati rispettivamente di 2, 1, 28, 36, 58, 20 e 7 unita'.
 Conseguentemente  il  totale  dei  posti  d'organico   dei   livelli
funzionali  ed  il  totale  complessivo  dei  posti  sono  aumentati,
rispettivamente da 5.716 a 5.868 e da 5.889 a 6.041".