Art. 7.
        Disposizione transitoria per l'accesso alla dirigenza
 
  1.  Fino   all'entrata   in   vigore   del   regolamento   previsto
dall'articolo  21, comma 4, della legge provinciale 3 aprile 1997, n.
7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia  autonoma
di  Trento)  e  comunque  entro  e non oltre il 30 novembre 1997, per
l'accesso alla qualifica di dirigente si  applicano  le  disposizioni
contenute  dal  comma  settimo  al comma tredicesimo dell'articolo 26
della  legge  provinciale  29  aprile  1983,  n.  12,  articolo  come
modificato  da  ultimo  dall'articolo  1  della  legge provinciale 19
maggio 1992, n. 15.
  2. Al fine di consentire l'espletamento  dei  concorsi  indetti  ai
sensi  delle disposizioni dell'articolo 26 della legge provinciale n.
12 del 1983 richiamate dal comma 1  del  presente  articolo  entro  i
limiti  temporali  ivi  previsti,  gli  incarichi  di  sostituto  del
dirigente in atto alla data di indizione dei bandi di  concorso  sono
prorogati fino all'avvenuto espletamento del concorso.