Art. 7. Disposizione transitoria per l'accesso alla dirigenza 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e comunque entro e non oltre il 30 novembre 1997, per l'accesso alla qualifica di dirigente si applicano le disposizioni contenute dal comma settimo al comma tredicesimo dell'articolo 26 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15. 2. Al fine di consentire l'espletamento dei concorsi indetti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 26 della legge provinciale n. 12 del 1983 richiamate dal comma 1 del presente articolo entro i limiti temporali ivi previsti, gli incarichi di sostituto del dirigente in atto alla data di indizione dei bandi di concorso sono prorogati fino all'avvenuto espletamento del concorso.