Art. 8.
  Proroga della durata in carica degli organi dell'Ente provinciale
          per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT)
 
  1.  In  deroga  a quanto stabilito negli articoli 55, 58 e 60 della
legge provinciale 26 novembre  1976,  n.  39  (Provvedimenti  per  la
ristrutturazione  e  lo  sviluppo  dell'agricoltura  trentina),  come
modificata da ultimo dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n.  8,
e  nella legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla
proroga degli organi amministrativi),  come  modificata  dalla  legge
provinciale   9   settembre   1996,   n.   8,  la  durata  in  carica
dell'assemblea,  del  collegio  sindacale  e  dei  comitati  agricoli
comprensoriali dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura
trentina  (ESAT)  e' prorogata fino all'entrata in vigore della legge
provinciale di riforma del predetto ente, e comunque non oltre il  30
giugno  1998;  i  predetti  organi,  ivi compresi il presidente ed il
comitato esecutivo, continuano pertanto ad operare nella composizione
in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ferma
restando  la  possibilita'  di  sostituzione   di   singoli   membri.
Conseguentemente,  fino  alla  predetta  data  non  sono  indette  le
consultazioni  elettorali  per  il  rinnovo   dei   membri   elettivi
dell'assemblea e dei comitati agricoli comprensoriali dell'ESAT.
  2. I comitati agricoli comprensoriali in carica continuano comunque
ad  assolvere  i  compiti di cui all'articolo 82, decimo comma, della
legge provinciale n. 39  del  1976  in  ordine  alla  verifica  della
persistenza   dei   requisiti   per   l'iscrizione   all'albo   degli
imprenditori agricoli.