Art. 8. Proroga della durata in carica degli organi dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT) 1. In deroga a quanto stabilito negli articoli 55, 58 e 60 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina), come modificata da ultimo dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e nella legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi), come modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, la durata in carica dell'assemblea, del collegio sindacale e dei comitati agricoli comprensoriali dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT) e' prorogata fino all'entrata in vigore della legge provinciale di riforma del predetto ente, e comunque non oltre il 30 giugno 1998; i predetti organi, ivi compresi il presidente ed il comitato esecutivo, continuano pertanto ad operare nella composizione in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ferma restando la possibilita' di sostituzione di singoli membri. Conseguentemente, fino alla predetta data non sono indette le consultazioni elettorali per il rinnovo dei membri elettivi dell'assemblea e dei comitati agricoli comprensoriali dell'ESAT. 2. I comitati agricoli comprensoriali in carica continuano comunque ad assolvere i compiti di cui all'articolo 82, decimo comma, della legge provinciale n. 39 del 1976 in ordine alla verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli.