Art. 9. Modifica alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura) 1. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come sostituito da ultimo dall'articolo 90 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche', limitatamente ai beneficiari di cui all'articolo 2, primo comma, numeri 5) e 6), le modalita' per l'aggiudicazione delle opere e delle forniture relative alle iniziative agevolate, ferma restando la disciplina dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme. in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trazparenza degli appalti) per i medesimi beneficiari e i criteri per l'applicazione di penalita' o per la revoca, anche parziale, dei contributi in caso di inosservanza;".