Art. 9.
        Modifica alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17
           (Interventi organici in materia di agricoltura)
 
  1. Alla  lettera  n)  del  comma  1  dell'articolo  4  della  legge
provinciale  31  agosto  1981,  n.  17,  come  sostituito  da  ultimo
dall'articolo 90 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18,  sono
aggiunte le seguenti parole:
  "nonche', limitatamente ai beneficiari di cui all'articolo 2, primo
comma,  numeri 5) e 6), le modalita' per l'aggiudicazione delle opere
e delle forniture relative alle iniziative agevolate, ferma  restando
la  disciplina  dalla  legge  provinciale  10  settembre  1993, n. 26
(Norme.  in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per
la trazparenza degli appalti) per i medesimi beneficiari e i  criteri
per  l'applicazione di penalita' o per la revoca, anche parziale, dei
contributi in caso di inosservanza;".