Art. 4.
                       Versamento della tassa
 
  1.   Al   fine  di  semplificare  le  procedure  amministrative  di
riscossione,  la  tassa  regionale  per  il   diritto   allo   studio
universitario  e' versata in un'unica soluzione direttamente all'Ente
Regionale per il diritto  allo  studio  universitario  (E.R.S.U.)  di
riferimento.