Art. 5.
                               Esoneri
 
  1.  Sono  esonerati  dal  pagamento  della  tassa  regionale per il
diritto allo studio universitario:
   a) gli studenti dichiarati vincitori  di  borsa  di  studio  o  di
prestito d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390;
   b) gli studenti che hanno conseguito l'idoneita' nelle graduatorie
per l'attribuzione dei benefici di cui alla precedente lettera a).
  2.   Sono   altresi'  esonerati,  totalmente  o  parzialmente,  dal
pagamento  della  tassa  regionale  per  il   diritto   allo   studio
universitario le altre categorie di studenti che godano dell'esonero,
totale   o  parziale,  dalla  tassa  d'iscrizione  e  dai  contributi
universitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  30  aprile  1997  e  delle  sue  successive
modificazioni ed integrazioni.