Art. 5. Esoneri 1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario: a) gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio o di prestito d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390; b) gli studenti che hanno conseguito l'idoneita' nelle graduatorie per l'attribuzione dei benefici di cui alla precedente lettera a). 2. Sono altresi' esonerati, totalmente o parzialmente, dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario le altre categorie di studenti che godano dell'esonero, totale o parziale, dalla tassa d'iscrizione e dai contributi universitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni.