Art. 6.
                             Convenzione
 
  1.  Con  apposita  convenzione, da stipularsi fra gli E.R.S.U. e le
Universita' e gli istituti cui  all'articolo  3,  sono  stabilite  le
modalita'  di collaborazione per la riscossione della tassa regionale
per il diritto allo studio universitario,  nonche'  le  procedure  di
comunicazione  dell'elenco  degli  studenti  che  hanno provveduto al
versamento della stessa.