Art. 6. Convenzione 1. Con apposita convenzione, da stipularsi fra gli E.R.S.U. e le Universita' e gli istituti cui all'articolo 3, sono stabilite le modalita' di collaborazione per la riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nonche' le procedure di comunicazione dell'elenco degli studenti che hanno provveduto al versamento della stessa.