Art. 7. Rimborsi 1. Le modalita' di rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti aventi diritto all'esonero ai sensi dell'articolo 5 sono stabilite dagli E.R.S.U. in sede di approvazione del piano annuale degli interventi per la concessione di provvidenze in favore degli studenti universitari. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addi' 12 agosto 1997 PALOMBA