Art. 7.
                              Rimborsi
 
  1. Le modalita' di rimborso della tassa regionale  per  il  diritto
allo studio universitario agli studenti aventi diritto all'esonero ai
sensi  dell'articolo  5  sono  stabilite  dagli  E.R.S.U.  in sede di
approvazione del piano annuale degli interventi per la concessione di
provvidenze in favore degli studenti universitari.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione.
   Data a Cagliari, addi' 12 agosto 1997
                               PALOMBA