(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 16 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 4 della legge reginale 15 febbraio 1996, n. 12, e' sostituito dal seguente: "1. Il contingente organico dell'ufficio di cui all'articolo 1 e' determinato, nei limiti della complessiva dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del suo Presidente, sentito l'Assessore competente in materia di personale. Detto contingente non potra' superare le cinque unita' lavorative, di cui almeno una appartenente a qualifica funzionale non inferiore all'ottava. 2. Fino a specifica disposizione dell'accordo contrattuale per il personale regionale, ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso l'ufficio di cui all'articolo 1 e' corrisposta un'indennita' mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennita', da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, e' ragguagliata nel massimo a quella spettante per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli affari esteri, in servizio presso le sedi consolari. 3. L'Amministrazione regionale puo' avvalersi, per le finalita' previste dalla presente legge, mediante apposite convenzioni dell'ausilio di un massimo di tre esperti in materie attinenti l'attivita' dell'Unione europea".