(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25
                         del 16 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'articolo 4 della legge reginale 15 febbraio 1996,  n.  12,  e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Il  contingente organico dell'ufficio di cui all'articolo 1 e'
determinato, nei limiti  della  complessiva  dotazione  organica  del
personale  dell'Amministrazione  regionale,  con  deliberazione della
Giunta regionale, adottata su proposta del  suo  Presidente,  sentito
l'Assessore competente in materia di personale. Detto contingente non
potra'  superare  le  cinque  unita'  lavorative,  di  cui almeno una
appartenente a qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
  2. Fino a specifica disposizione dell'accordo contrattuale  per  il
personale  regionale,  ai  dipendenti  regionali assegnati a prestare
servizio presso  l'ufficio  di  cui  all'articolo  1  e'  corrisposta
un'indennita' mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle
spese  relative  alla  permanenza  nella sede di servizio all'estero.
Detta indennita', da  determinarsi  con  deliberazione  della  Giunta
regionale, e' ragguagliata nel massimo a quella spettante per analoga
qualifica  professionale  al  personale  statale  del Ministero degli
affari esteri, in servizio presso le sedi consolari.
  3. L'Amministrazione regionale puo'  avvalersi,  per  le  finalita'
previste   dalla   presente   legge,  mediante  apposite  convenzioni
dell'ausilio di un  massimo  di  tre  esperti  in  materie  attinenti
l'attivita' dell'Unione europea".