Art. 2.
 
  1.  In  attuazione  del  comma  3  dell'articolo  58  della legge 6
febbraio 1996, n. 52, l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a
sostenere  le spese del personale collocato fuori ruolo ed inviato in
servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea.
  2. Al predetto personale, oltre al  trattamento  economico  proprio
della  qualifica  di  appartenenza, sono corrisposte le indennita' di
servizio all'estero  e  le  altre  competenze  come  determinate  dal
Ministero degli affari esteri.