Art. 2. 1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese del personale collocato fuori ruolo ed inviato in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. 2. Al predetto personale, oltre al trattamento economico proprio della qualifica di appartenenza, sono corrisposte le indennita' di servizio all'estero e le altre competenze come determinate dal Ministero degli affari esteri.