Art. 4. Norma finanziaria 1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 250.000.000 per il 1997 ed in lire 450.000.000 per gli enni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 e per il triennio 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni: (Omissis). 3. Alle spese previste per gli anni successivi al 1999 si provvede con la legge di bilancio. 4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addi' 12 agosto 1997 PALOMBA