Art. 4.
                          Norma finanziaria
 
  1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate
 in lire 250.000.000 per il 1997 ed in lire 450.000.000 per gli  enni
successivi.
  2.  Nel  bilancio  della  Regione per l'anno 1997 e per il triennio
1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
  (Omissis).
  3. Alle spese previste per gli anni successivi al 1999 si  provvede
con la legge di bilancio.
  4.  Le  spese  per  l'attuazione  della  presente legge gravano sui
citati capitoli del bilancio della Regione per gli anni  1997-1999  e
sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione.
   Data a Cagliari, addi' 12 agosto 1997
                               PALOMBA