Art. 3. Indirizzi procedurali e modalita' di definizione 1. La sperimentazione oggetto della presente legge e' promossa entro il 31 luglio 1997, in ciascun Sel individuato ai sensi dell'art. 1, secondo comma, dalla Provincia, che invita i Comuni, le Comunita' montane, le parti sociali e gli altri soggetti potenzialmente interessati, di cui all'art. 2, secondo comma, a concorrere all'elaborazione e alla proposizione degli interventi e delle azioni. 2. La fase di promozione si conclude con la redazione di un protocollo preliminare contenente gli elementi essenziali del Pls. Il documento e' sottoscritto tra gli enti locali, le parti sociali, gli altri soggetti pubblici e privati interessati o comunque coinvolti negli interventi, che si dichiarino disponibili a concorrervi con l'apporto di risorse e disponibilita' espressamente finalizzate. 3. Il protocollo preliminare costituisce il quadro di riferimento per il processo di concertazione tra i soggetti che lo hanno sottoscritto, volto alla elaborazione e definizione del Pls. La fase di concertazione e' attivata, coordinata ed assistita dalla Provincia, anche nel caso in cui essa vi partecipi direttamente. 4. Il Pls, e' definito entro il 30 settembre 1997 con la stipulazione di una convenzione tra i soggetti che hanno partecipato alla sua formazione e che con essa si impegnano a concorrere alla sua attuazione.