Art. 3.
          Indirizzi procedurali e modalita' di definizione
 
  1. La sperimentazione oggetto  della  presente  legge  e'  promossa
entro  il  31  luglio  1997,  in  ciascun  Sel  individuato  ai sensi
dell'art.  1, secondo comma, dalla Provincia, che invita i Comuni, le
Comunita'  montane,  le  parti   sociali   e   gli   altri   soggetti
potenzialmente  interessati,  di  cui  all'art.  2,  secondo comma, a
concorrere all'elaborazione e alla proposizione  degli  interventi  e
delle azioni.
  2.  La  fase  di  promozione  si  conclude  con  la redazione di un
protocollo preliminare contenente gli elementi essenziali del Pls. Il
documento e' sottoscritto tra gli enti locali, le parti sociali,  gli
altri  soggetti  pubblici  e privati interessati o comunque coinvolti
negli interventi, che si dichiarino  disponibili  a  concorrervi  con
l'apporto di risorse e disponibilita' espressamente finalizzate.
  3.  Il  protocollo preliminare costituisce il quadro di riferimento
per il  processo  di  concertazione  tra  i  soggetti  che  lo  hanno
sottoscritto,  volto alla elaborazione e definizione del Pls. La fase
di  concertazione  e'  attivata,  coordinata   ed   assistita   dalla
Provincia, anche nel caso in cui essa vi partecipi direttamente.
  4.  Il  Pls,  e'  definito  entro  il  30  settembre  1997  con  la
stipulazione di una convenzione tra i soggetti che hanno  partecipato
alla sua formazione e che con essa si impegnano a concorrere alla sua
attuazione.