Art. 5.
                   Assegnazione dei finanziamenti
 
  1. Le convenzioni di cui all'art. 3,  quarto  comma,  sono  inviate
dalle Province alla Giunta regionale entro il 30 settembre 1997.
  2.  I  contributi  di  cui  all'art. 4 sono assegnati dal Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, sulla base  di  una  istruttoria
effettuata  da un nucleo tecnico di valutazione nominato dalla Giunta
medesima, tenendo conto dei  requisiti  della  fattibilita'  e  della
eseguibilita',  nonche' dei criteri della ricaduta sull'occupazione e
della compartecipazione delle parti nell'attuazione dei progetti.
  3. Per l'istruttoria del Pls il nucleo tecnico  di  valutazione  e'
integrato  da  un rappresentante tecnico della Provincia interessata,
senza diritto di voto.
  4. Il nucleo  tecnico  di  valutazione  conclude  l'istruttoria  di
competenza  entro  il  31  ottobre  1997  ed  il  Consiglio regionale
delibera, su proposta della Giunta, entro il 20 novembre 1997.