Art. 5. Assegnazione dei finanziamenti 1. Le convenzioni di cui all'art. 3, quarto comma, sono inviate dalle Province alla Giunta regionale entro il 30 settembre 1997. 2. I contributi di cui all'art. 4 sono assegnati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sulla base di una istruttoria effettuata da un nucleo tecnico di valutazione nominato dalla Giunta medesima, tenendo conto dei requisiti della fattibilita' e della eseguibilita', nonche' dei criteri della ricaduta sull'occupazione e della compartecipazione delle parti nell'attuazione dei progetti. 3. Per l'istruttoria del Pls il nucleo tecnico di valutazione e' integrato da un rappresentante tecnico della Provincia interessata, senza diritto di voto. 4. Il nucleo tecnico di valutazione conclude l'istruttoria di competenza entro il 31 ottobre 1997 ed il Consiglio regionale delibera, su proposta della Giunta, entro il 20 novembre 1997.