Art. 6. Norma finanziaria 1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 4, stabilito in complessive L. 4.000.000.000, si provvede mediante le seguenti variazioni nella parte seconda "Spesa" del bilancio di previsione per l'anno 1997. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 30 luglio 1997 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 1 luglio 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 29 luglio 1997.