Art. 6.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Al  finanziamento  degli  interventi  previsti   dall'art.   4,
stabilito  in  complessive  L. 4.000.000.000, si provvede mediante le
seguenti variazioni nella  parte  seconda  "Spesa"  del  bilancio  di
previsione per l'anno 1997.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La  presente  legge  dichiarata  urgente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della  Costituzione  entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 30 luglio 1997
 
                                CHITI
 
  La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 1
luglio 1997 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  29
luglio 1997.