Art. 11.
                          Norma transitoria
 
  1. Gli interventi  relativi  all'anno  1997  continuano  ad  essere
attuati  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla  legge regionale 19
luglio 1995,  n.  78.  Tali  interventi  possono  essere  fruiti  dai
soggetti indicati all'art. 2 della presente legge.
  2.  I termini di presentazione delle domande di contributo indicati
agli articoli 2, 3 e 7 della L.R. n. 78/1995 sono unificati alla data
del 30 settembre 1997.
  3. In prima applicazione della presente legge la proposta di  piano
di  indirizzo e' presentata dalla Giunta regionale al Consiglio entro
il 28 febbraio 1998. Il  Consiglio  regionale  approva  il  piano  di
indirizzo entro il 31 marzo 1998.