Art. 11. Norma transitoria 1. Gli interventi relativi all'anno 1997 continuano ad essere attuati secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale 19 luglio 1995, n. 78. Tali interventi possono essere fruiti dai soggetti indicati all'art. 2 della presente legge. 2. I termini di presentazione delle domande di contributo indicati agli articoli 2, 3 e 7 della L.R. n. 78/1995 sono unificati alla data del 30 settembre 1997. 3. In prima applicazione della presente legge la proposta di piano di indirizzo e' presentata dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 28 febbraio 1998. Il Consiglio regionale approva il piano di indirizzo entro il 31 marzo 1998.