Art. 12.
                          Entrata in vigore
 
  1. La presente legge entra in vigore a far data dal 1 gennaio 1998,
ad   esclusione   degli   articoli   2   (Destinatari)  e  11  (Norma
transitoria).
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 30 luglio 1997
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  il  1
luglio  1997  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 29
luglio 1997.