Art. 12. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore a far data dal 1 gennaio 1998, ad esclusione degli articoli 2 (Destinatari) e 11 (Norma transitoria). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 30 luglio 1997 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 1 luglio 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 29 luglio 1997.