Art. 2.
                             Destinatari
 
  1. Sono destinatari dei contributi regionali:
   a)  le  Province,  i  Comuni,  le  Circoscrizioni di decentramento
comunale, le Comunita' Montane;
   b)  i  Provveditorati  agli  studi,  la  sovrintendenza scolastica
regionale,  l'Istituto  regionale  di  ricerca,   sperimentazione   e
aggiornamento educativi (IRRSAE), le Istituzioni scolastiche;
   c) le Universita' degli studi e gli Istituti di ricerca;
   d)  le  associazioni e i comitati costituiti ai sensi di legge che
per  statuto  svolgano  attivita'  di  educazione  alla  pace  e   di
sensibilizzazione contro la guerra.