Art. 2. Destinatari 1. Sono destinatari dei contributi regionali: a) le Province, i Comuni, le Circoscrizioni di decentramento comunale, le Comunita' Montane; b) i Provveditorati agli studi, la sovrintendenza scolastica regionale, l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), le Istituzioni scolastiche; c) le Universita' degli studi e gli Istituti di ricerca; d) le associazioni e i comitati costituiti ai sensi di legge che per statuto svolgano attivita' di educazione alla pace e di sensibilizzazione contro la guerra.