Art. 3.
                         Piano di indirizzo
 
  1.  Il  piano di indirizzo per la promozione di una cultura di pace
contiene una introduzione  generale  di  analisi  del  settore  e  di
verifica  del piano precedente e due parti, rispettivarnente dedicate
agli interventi dei soggetti destinatari di contributi ed ai progetti
di interesse regionale attuati dalla Regione.
  2. La prima parte del piano di indirizzo, relativa agli  interventi
dei soggetti destinatari dei contributi, comprende:
  gli  obiettivi  specifici che si intendono perseguire; le tipologie
degli  interventi;  la  ripartizione  delle  risorse  sulla  base  di
tipologie  di  intervento,  secondo  criteri  individuati  dal  piano
stesso; le priorita' ed i criteri di valutazione  e  selezione  delle
domande;  le  procedure  e  le modalita' di accesso e di utilizzo dei
contributi;  i  vincoli  del  concorso   finanziario   dei   soggetti
destinatari   dei   contributi;   le   disposizioni   relative   alla
rendicontazione e le modalita' di verifica dei risultati  conseguiti:
le ipotesi di revoca e di decadenza dei contributi.
  3. La seconda parte del piano di indirizzo, relativa ai progetti di
interesse regionale, comprende:
  gli  obiettivi  specifici  che si intendono perseguire; i contenuti
dei  progetti;  la  ripartizione  delle  risorse  finanziarie  tra  i
progetti; le metodologie di verifica dei risultati.