Art. 3. Piano di indirizzo 1. Il piano di indirizzo per la promozione di una cultura di pace contiene una introduzione generale di analisi del settore e di verifica del piano precedente e due parti, rispettivarnente dedicate agli interventi dei soggetti destinatari di contributi ed ai progetti di interesse regionale attuati dalla Regione. 2. La prima parte del piano di indirizzo, relativa agli interventi dei soggetti destinatari dei contributi, comprende: gli obiettivi specifici che si intendono perseguire; le tipologie degli interventi; la ripartizione delle risorse sulla base di tipologie di intervento, secondo criteri individuati dal piano stesso; le priorita' ed i criteri di valutazione e selezione delle domande; le procedure e le modalita' di accesso e di utilizzo dei contributi; i vincoli del concorso finanziario dei soggetti destinatari dei contributi; le disposizioni relative alla rendicontazione e le modalita' di verifica dei risultati conseguiti: le ipotesi di revoca e di decadenza dei contributi. 3. La seconda parte del piano di indirizzo, relativa ai progetti di interesse regionale, comprende: gli obiettivi specifici che si intendono perseguire; i contenuti dei progetti; la ripartizione delle risorse finanziarie tra i progetti; le metodologie di verifica dei risultati.