Art. 4.
    Procedure di formazione e approvazione del piano di indirizzo
 
  1.  La  Giunta  regionale, sentito il Comitato di Consulenza di cui
all'art.  6  della  presente  legge  ed   effettuate   le   opportune
consultazioni,  predispone  la  proposta  di  piano e la trasmette al
Consiglio regionale entro il  30  settembre  dell'anno  precedente  a
quello di inizio del periodo di riferimento.
  2.  Il  piano  di  indirizzo  viene approvato con deliberazione del
Consiglio regionale entro il 31 dicembre successivo
  3. Il piano di indirizzo  ha  validita'  triennale  e  puo'  essere
oggetto  di  aggiornamento annuale con le medesime procedure previste
per la sua approvazione.