Art. 4. Procedure di formazione e approvazione del piano di indirizzo 1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di Consulenza di cui all'art. 6 della presente legge ed effettuate le opportune consultazioni, predispone la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento. 2. Il piano di indirizzo viene approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro il 31 dicembre successivo 3. Il piano di indirizzo ha validita' triennale e puo' essere oggetto di aggiornamento annuale con le medesime procedure previste per la sua approvazione.