Art. 5. Procedure di attuazione del piano di indirizzo 1. Le funzioni amministrative di attuazione del piano di indirizzo sono svolte dalla Giunta regionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dall'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81, e successive modificazioni. 2. I provvedimenti amministrativi di riparto e assegnazione dei contributi regionali vengono adottati secondo scadenze predeterminate dal piano di indirizzo di cui all'art. 3, sentito il Comitato di Consulenza di cui al successivo art. 6.