Art. 5.
           Procedure di attuazione del piano di indirizzo
 
  1. Le funzioni amministrative di attuazione del piano di  indirizzo
sono  svolte  dalla  Giunta regionale, che vi provvede secondo quanto
stabilito dall'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1994, n.  81,
e successive modificazioni.
  2.  I  provvedimenti  amministrativi  di riparto e assegnazione dei
contributi regionali vengono adottati secondo scadenze predeterminate
dal piano di indirizzo di cui all'art.  3,  sentito  il  Comitato  di
Consulenza di cui al successivo art. 6.