Art. 7. Giornata per la pace. Conferenza regionale della pace 1. Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione della "Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo" da parte dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, e' individuata come giornata per la pace in Toscana. 2. In occasione della giornata per la pace il consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato di cui al precedente art. 6, realizza idonee iniziative volte a ricordare il significato della ricorrenza in relazione alla promozione e salvaguardia della pace e al riconoscimento dei diritti umani. 3. La Giunta regionale organizza annualmente la conferenza regionale della pace, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti indicati all'art. 2 e del comitato di cui all'art. 6 della presente legge.