Art. 7.
                        Giornata per la pace.
                   Conferenza regionale della pace
 
  1. Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre  l'anniversario
dell'approvazione   della   "Dichiarazione   universale  dei  diritti
dell'Uomo" da parte dell'assemblea generale delle Nazioni  Unite,  e'
individuata come giornata per la pace in Toscana.
  2.  In occasione della giornata per la pace il consiglio regionale,
su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato  di  cui  al
precedente  art.  6,  realizza idonee iniziative volte a ricordare il
significato  della  ricorrenza  in  relazione   alla   promozione   e
salvaguardia della pace e al riconoscimento dei diritti umani.
  3.   La   Giunta  regionale  organizza  annualmente  la  conferenza
regionale della pace,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  dei
soggetti  indicati  all'art. 2 e del comitato di cui all'art. 6 della
presente legge.