Art. 8.
                      Sistema di documentazione
 
  1. Allo scopo di fornire  ai  cittadini  e  alle  istituzioni  ogni
informazione  e documentazione utile al perseguimento delle finalita'
di cui alla presente legge, la Giunta regionale promuove  e  sostiene
il  "Sistema di documentazione sulla Pace", anche in collegamento con
il sistema informativo delle biblioteche.
  2.  Ai  fini di cui al comma 1, la Giunta regionale puo' avvalersi,
tramite  specifiche  convenzioni,  di  Enti  locali,  di  Istituti  e
Associazioni   operanti   nel   settore,   che  dispongano  di  fondi
documentari,   sedi   e   strumenti   idonei    all'allestimento    e
all'organizzazione di servizi informativi e documentari in materia.