Art. 8. Sistema di documentazione 1. Allo scopo di fornire ai cittadini e alle istituzioni ogni informazione e documentazione utile al perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, la Giunta regionale promuove e sostiene il "Sistema di documentazione sulla Pace", anche in collegamento con il sistema informativo delle biblioteche. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale puo' avvalersi, tramite specifiche convenzioni, di Enti locali, di Istituti e Associazioni operanti nel settore, che dispongano di fondi documentari, sedi e strumenti idonei all'allestimento e all'organizzazione di servizi informativi e documentari in materia.