Art. 11.
              Validita' delle sedute e delle decisioni
 
  1.  Il  Cds e' validamente riunito quando e' presente la meta' piu'
uno dei componenti e delibera a maggioranza  semplice  dei  presenti.
In caso di parita' prevale il voto del presidente.
  2.  Qualora  la  riunione  non raggiunga, in prima convocazione, il
quorum previsto, si intende convocata, dopo 30  minuti,  una  seconda
riunione che sara' ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo
dei componenti del consiglio.