Art. 11. Validita' delle sedute e delle decisioni 1. Il Cds e' validamente riunito quando e' presente la meta' piu' uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 2. Qualora la riunione non raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, dopo 30 minuti, una seconda riunione che sara' ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti del consiglio.