Art. 12. Svolgimento delle sedute - Votazioni 1. Le sedute del Cds non sono pubbliche. E' facolta' del direttore generale presenziare alle sedute, le cui convocazioni devono essergli preventivamente comunicate. 2. Di norma il Cds delibera a voti palesi. Il presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone ed altresi' quando ne faccia richiesta la meta' piu' uno dei presenti, puo' disporre la votazione a scrutinio segreto. Non e' ammesso il voto per delega.