Art. 12.
                Svolgimento delle sedute - Votazioni
 
  1.  Le sedute del Cds non sono pubbliche. E' facolta' del direttore
generale presenziare alle sedute, le cui convocazioni devono essergli
preventivamente comunicate.
  2. Di norma il Cds  delibera  a  voti  palesi.  Il  presidente,  in
relazione  alla  particolare  natura  degli  argomenti  trattati, con
specifico riferimento alle decisioni concernenti persone ed  altresi'
quando  ne  faccia  richiesta  la  meta'  piu' uno dei presenti, puo'
disporre la votazione a scrutinio segreto.
  Non e' ammesso il voto per delega.