Art. 2. Competenze del Consiglio dei sanitari 1. Il Consiglio dei sanitari, di seguito denominato Cds, fornisce pareri obbligatori al direttore generale sulle attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti; si esprime altresi' sulle attivita' di assistenza sanitaria. 2. Il Cds puo' farsi promotore di analisi, indicazioni, proposte al direttore generale nelle materie di propria competenza. 3. Al Cds sono attribuite, altresi', le competenze di cui all'art. 15, comma 3, dei decreti di riordino. 4. I pareri del Cds si intendono favorevoli ove non resi entro 15 giorni dalla richiesta; tale termine puo' essere ridotto per motivate ragioni di necessita' ed urgenza dal direttore generale a giorni 5.