Art. 2.
                Competenze del Consiglio dei sanitari
 
  1. Il Consiglio dei sanitari, di seguito denominato  Cds,  fornisce
pareri    obbligatori   al   direttore   generale   sulle   attivita'
tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo  organizzativo  e  per  gli
investimenti  ad  esse attinenti; si esprime altresi' sulle attivita'
di assistenza sanitaria.
  2. Il Cds puo' farsi promotore di analisi, indicazioni, proposte al
direttore generale nelle materie di propria competenza.
  3. Al Cds sono attribuite, altresi', le competenze di cui  all'art.
15, comma 3, dei decreti di riordino.
  4.  I  pareri del Cds si intendono favorevoli ove non resi entro 15
giorni dalla richiesta; tale termine puo' essere ridotto per motivate
ragioni di necessita' ed urgenza dal direttore generale a giorni 5.