Art. 4.
            Composizione del Cds dell'azienda ospedaliera
 
  1. Nell'azienda ospedaliera il Cds e' composto da:
   a)  n.  8  medici  di cui n. 4 dirigenti di secondo livello e n. 4
dirigenti di primo livello.
  Nelle aziende ospedaliere con  piu'  presidi  viene  assicurata  la
presenza  di almeno un rappresentante medico per presidio qualora sia
superiore a 170 posti letto;
   b) n. 2 operatori sanitari laureati non medici  in  rappresentanza
delle  figure  professionali  ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G,
del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 al decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni;
   c)  n.  3  operatori professionali in rappresentanza del personale
infermieristico di cui alla tabella I dell'allegato 1 al decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  761/1979 e successive modifiche ed
integrazioni;
   d) n. 2 operatori professionali in  rappresentanza  del  personale
tecnico-sanitario  di  cui  alla tabella L dell'allegato 1 al decreto
del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e successive modifiche ed
integrazioni.
  2.  Nelle  aziende  ospedaliere ove insiste la prevalenza del corso
formativo  del  triennio  clinico  della  facolta'  di  medicina,  la
rappresentanza   universitaria  del  personale  medico  apicale,  del
personale medico non apicale e del personale  laureato  sanitario  e'
assicurata,  all'interno  del contingente dei componenti elettivi, in
misura pari al rapporto percentuale della loro rispettiva consistenza
numerica rispetto a quelle delle corrispondenti categorie ospedaliere
per un numero di componenti da uno a tre. In ogni caso e'  assicurata
la  presenza  nel  Cds  di  almeno  una  unita' in rappresentanza del
personale universitario per  entrambi  i  contingenti  medico  e  non
medico,  da  individuarsi nel candidato che abbia ottenuto il maggior
numero di voti in sede di elezione delle rispettive componenti.
  3. In caso di modifica della consistenza numerica della  componente
universitaria  qualora  ne  consegua una significativa variazione nel
rapporto percentuale  con  la  componente  ospedaliera,  si  provvede
all'aggiornamento   automatico   della  rappresentanza  universitaria
mediante l'utilizzo della graduatoria di cui all'art. 8, comma 3.
  4. Il direttore  sanitario,  i  responsabili  di  dipartimento,  il
direttore   dell'UO   o   del  servizio  farmaceutico  e  l'operatore
professionale dirigente del servizio infermieristico o in assenza  di
tale  figura, il capo dei servizi sanitari ausiliari, sono componenti
di diritto.
  5. Partecipa stabilmente al Cds con poteri  di  proposizione  e  di
voto,   nelle   materie  che  riguardano  l'area  di  pertinenza,  un
rappresentante   del   personale    medico    convenzionato    eletto
congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e
i pediatri di libera scelta.