Art. 5.
         Composizione del Cds dell'azienda sanitaria locale
            senza presidi ospedalieri a gestione diretta
 
  1. Il Cds dell'azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a
gestione diretta e' composto da:
   a)  n.  6  medici  appartenenti  a  UO  territoriali  di  cui n. 3
dirigenti di secondo livello e n. 3 dirigenti di primo livello;
   b) n. 2 medici veterinari di cui uno dirigente di primo livello  e
uno dirigente di secondo livello;
   c)  n.  2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza
delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D,  E,  F,  G,
del  ruolo sanitario, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  761/1979   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni;
   d)  n.  2  operatori professionali in rappresentanza del personale
infermieristico di cui alla tabella I dell'allegato 1 al decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  761/1979 e successive modifiche ed
integrazioni;
   e) n. 2 operatori professionali in  rappresentanza  del  personale
tecnico  sanitario  di  cui alla tabella L dell'allegato 1 al decreto
del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e successive modifiche ed
integrazioni.
  2. Il direttore sanitario e' componente di diritto.
  3.  Partecipano  stabilmente al Cds con poteri di proposizione e di
voto nelle materie che riguardano l'area di pertinenza:
   a) n. 1 rappresentante del personale medico  convenzionato  eletto
congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e
i pediatri di libera scelta;
   b) n. 1 titolare di farmacia privata convenzionata con il servizio
sanitario nazionale, designato dal relativo ordine professionale.