Art. 5. Composizione del Cds dell'azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a gestione diretta 1. Il Cds dell'azienda sanitaria locale senza presidi ospedalieri a gestione diretta e' composto da: a) n. 6 medici appartenenti a UO territoriali di cui n. 3 dirigenti di secondo livello e n. 3 dirigenti di primo livello; b) n. 2 medici veterinari di cui uno dirigente di primo livello e uno dirigente di secondo livello; c) n. 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B, D, E, F, G, del ruolo sanitario, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni; d) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni; e) n. 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui alla tabella L dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il direttore sanitario e' componente di diritto. 3. Partecipano stabilmente al Cds con poteri di proposizione e di voto nelle materie che riguardano l'area di pertinenza: a) n. 1 rappresentante del personale medico convenzionato eletto congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta; b) n. 1 titolare di farmacia privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, designato dal relativo ordine professionale.