Art. 6. Elezione dei componenti del Cds 1. Possono essere eletti quali componenti del Cds: a) i dipendenti di ruolo del servizio sanitario nazionale con almeno tre anni di anzianita'; il dipendente, titolare di incarico presso altra azienda, e' eleggibile esclusivamente nel Cds dell'azienda cui risulta assegnato nell'ambito dei ruoli regionali; b) il personale universitario assegnato da almeno tre anni, con provvedimento formale, ad attivita' assistenziali, per le aziende ospedaliere dove insiste la prevalenza del triennio clinico della facolta' di medicina e per le altre aziende sanitarie in cui e' presente la componente universitaria. 2. Partecipano all'elezione del Cds: a) i dipendenti di ruolo del servizio sanitario nazionale, ancorche' titolari di incarico temporaneo presso altra azienda; b) il personale universitario che presta la propria attivita' assistenziale presso le strutture a direzione universitaria dell'azienda. 3. Partecipano alle elezioni del Cds i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo dei: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari, personale laureato sanitario, personale laureato sanitario universitario, medici veterinari, personale infermieristico, personale tecnico sanitario. 4. Ogni elettore puo' esprimere voti di preferenza pari al 50% degli eleggibili nella categoria di appartenenza arrotondati all'unita' superiore in caso di componenti in numero dispari.