Art. 6.
                   Elezione dei componenti del Cds
 
  1. Possono essere eletti quali componenti del Cds:
   a)  i  dipendenti  di  ruolo  del servizio sanitario nazionale con
almeno tre anni di anzianita'; il dipendente,  titolare  di  incarico
presso   altra   azienda,   e'   eleggibile  esclusivamente  nel  Cds
dell'azienda cui risulta assegnato nell'ambito dei ruoli regionali;
    b) il personale universitario assegnato da almeno tre  anni,  con
provvedimento  formale,  ad  attivita'  assistenziali, per le aziende
ospedaliere dove insiste la prevalenza  del  triennio  clinico  della
facolta'  di  medicina  e  per  le  altre aziende sanitarie in cui e'
presente la componente universitaria.
  2. Partecipano all'elezione del Cds:
   a)  i  dipendenti  di  ruolo  del  servizio  sanitario  nazionale,
ancorche' titolari di incarico temporaneo presso altra azienda;
   b)  il  personale  universitario  che  presta la propria attivita'
assistenziale  presso  le   strutture   a   direzione   universitaria
dell'azienda.
  3.  Partecipano alle elezioni del Cds i dipendenti, ciascuno per la
categoria di appartenenza, del ruolo dei: medici ospedalieri,  medici
territoriali,  medici  universitari,  personale  laureato  sanitario,
personale  laureato  sanitario  universitario,   medici   veterinari,
personale infermieristico, personale tecnico sanitario.
  4.  Ogni  elettore  puo'  esprimere  voti di preferenza pari al 50%
degli  eleggibili  nella  categoria   di   appartenenza   arrotondati
all'unita' superiore in caso di componenti in numero dispari.