Art. 7.
             Modalita' per lo svolgimento delle elezioni
 
  1.  Il  direttore  generale  indice  le  elezioni  con  avviso,  da
pubblicare almeno 20 giorni prima della data fissata, garantendone la
massima diffusione; nell'avviso sono indicati la data delle elezioni,
la sede e l'ora.
  2. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di una giornata  non
festiva ed avvengono a scrutinio segreto.
  3.  I seggi elettorali sono costituiti da tre componenti scelti nel
ruolo amministrativo di cui uno designato a  presiedere,  individuato
nell'ambito  della  carriera  direttiva  o  dirigenziale  ed  uno con
funzioni di verbalizzante; compete al seggio elettorale  il  corretto
adempimento degli oneri connessi alle procedure di voto.
  4. Il direttore generale nomina la commissione elettorale, composta
dal  direttore  amministrativo  dell'azienda  o suo delegato e da due
dipendenti  di  ruolo  amministrativo   di   carriera   direttiva   o
dirigenziale,   cui   compete   la  predisposizione  dell'elenco  dei
dipendenti  titolari  del  diritto  di  voto, suddivisi per categoria
rappresentata, nonche' la verifica dei requisiti di eleggibilita' dei
singoli candidati.    Gli  elenchi  degli  eleggibili  suddivisi  per
categorie  sono  affissi  all'albo  dell'azienda  una settimana prima
della data delle  elezioni.    Alla  commissione  elettorale  compete
inoltre  la  nomina  dei  componenti  i seggi elettorali, la verifica
dell'attivita' svolta dagli stessi e l'espletamento delle  operazioni
di scrutinio.
  5. L'elettore esprime la sua preferenza indicando il nome e cognome
del  candidato  fino  al numero massimo previsto all'art. 6, comma 4.
Nel caso in cui siano state espresse preferenze in numero superiore a
quelle consentite, la relativa nullita'  non  si  estende  all'intera
espressione  di  voto  ritenendosi validamente espresse le preferenze
prioritariamente indicate. In caso di parita' di voti, risulta eletto
il candidato con maggiore anzianita' di servizio.
  6. Lo spoglio viene effettuato e verbalizzato  dai  componenti  del
seggio  elettorale alla presenza del pubblico. Il direttore generale,
sulla base dei verbali  pervenuti,  proclama  gli  eletti  e  ne  da'
pubblicita'.