Art. 8.
                          Durata in carica
 
  1.  Il  Cds dura in carica dalla data di proclamazione alla data di
scadenza del direttore generale. Il Cds decaduto conserva le  proprie
funzioni  sino  all'insediamento  del  nuovo consiglio e comunque non
oltre 45 giorni dalla data di scadenza.  Le  relative  elezioni  sono
indette almeno 20 giorni prima di tale data.
  2.  Sono  dichiarati decaduti dalla carica i componenti per i quali
vengono meno i requisiti soggettivi previsti per la loro elezione.
  3. I componenti elettivi, a qualunque titolo  cessati,  o  decaduti
sono  sostituiti  dal  direttore  generale  mediante  utilizzo  delle
graduatorie  redatte  per  ciascuna  delle   categorie   interessate.
Qualora,  a  causa  dell'esaurimento  della  graduatoria non si possa
procedere alla sostituzione  del  componente  cessato,  il  direttore
generale  provvede  ad  indire  nuove  elezioni per la sola categoria
interessata. La relativa graduatoria resta valida fino alla  naturale
scadenza del Cds.
  4.  Il  direttore  generale dispone lo scioglimento del Cds che non
abbia potuto funzionare per tre volte  consecutive  in  seguito  alla
mancanza del numero legale.
  5.   I   membri  del  Cds  non  sono  rieleggibili  per  due  volte
consecutive.