Art. 10.
              Programmi triennali delle opere pubbliche
 
  1. I programmi triennali delle  opere  pubbliche  per  l'anno  1998
possono  includere oltre alle opere munite di progetto preliminare ai
sensi dell'art. 5, comma secondo, della  legge  regionale  29  aprile
1985,  n.  21,  come sostituito dall'art. 22 della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto gia' tecnicamente
approvato come progetto esecutivo ai sensi della  disciplina  vigente
prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 medesima.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 150 della legge regionale 1
settembre 1993, n.  25,  come  modificato  dall'art.  8  della  legge
regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di
finanziamento per l'anno 1998.