Art. 11.
    Interventi a sostegno delle autonomie locali per l'anno 1998
 
  1.  Per  l'esercizio  1998,  al  fine  di  garantire  alle province
regionali ed ai comuni lo svolgimento delle  funzioni  amministrative
attribuite  in  base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno
allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con
propri decreti, alle province regionali ed  ai  comuni  medesimi  una
quota  pari  al  20  per cento delle entrate tributarie della Regione
accertate nell'esercizio 1996 con  il  relativo  rendiconto  generale
consuntivo, al netto delle devoluzioni di cui all'art. 27 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per l'anno 1998.
  2.  Con  legge  di bilancio la quota di cui al comma l e' ripartita
fra i comuni e le province regionali.
  3. E' ripristinata la validita' dei commi 11, 12 e 13 dell'art.  45
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
  4. Nell'ambito della quota determinata ai sensi del  comma  1,  una
aliquota   pari  all'1,50  per  cento  e'  riservata  ai  comuni  con
popolazione non superiore a 10.000 abitanti,  ad  integrazione  della
quota  ordinaria attribuita e un'aliquota pari allo 0,80 per cento e'
riservata ai comuni delle isole minori per sopperire alle particolari
e  maggiori  necessita'  relative  ai servizi igienico-sanitari ed ai
servizi pubblici obbligatori. Un'ulteriore somma pari a  lire  15.000
milioni  resta  nelle disponibilita' dell'Assessorato regionale degli
enti locali e viene dallo stesso gestita per  i  rapporti,  anche  in
convenzione,  con  le  comunita'  alloggi  per  minori  sottoposti  a
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile  nell'ambito  della
competenza civile ed amministrativa.
  5.  Le  assegnazioni  alle  province  regionali  ed  ai comuni sono
disposte  sulla  base  dei  criteri  e  dei  parametri  che   saranno
individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali,
sentita la Conferenza regione-autonomie locali, prevista dall'art. 43
della   legge  regionale  7  marzo  1997,  n.  6.  Nelle  more  della
determinazione dei nuovi criteri, l'Assessore regionale per gli  enti
locali  e'  autorizzato  ad erogare anticipazioni alle province ed ai
comuni  entro  i  limiti  delle  assegnazioni  effettuate  a   valere
sull'esercizio  finanziario  1997  ed  in conformita' alle previsioni
dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
  6. Le assegnazioni  alle  province  regionali  ed  ai  comuni  sono
destinate  prioritariamente al trattamento economico del personale di
cui all'art.  45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997,  n.  6
ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.
  7.  In  sede  di  ripartizione  territoriale  delle  spese in conto
capitale dello stato di previsione del bilancio regionale, ai  comuni
con  popolazione inferiore a 10.000 abitanti e' assicurata almeno una
quota pari al 20 per cento dei relativi stanziamenti.
  8. L'art. 3 della legge  regionale  16  ottobre  1997,  n.  39,  e'
abrogato.
  9.  L'art.  3  della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, e' cosi'
sostituito:
   "Il comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n.
21, come sostituito dal comma 4 dell'art. 3 della legge  regionale  8
gennaio 1996, n. 4, e' sostituito dai seguenti commi:
   "14.   Le  somme  corrispondenti  al  ribasso  d'asta  dei  lavori
finanziati, con fondi regionali, dall'amministrazione regionale  agli
enti  di  cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21,
con  esclusione  dei  cofinanziamenti   di   interventi   comunitari,
affluiscono,   sulla  base  dei  progetti  esecutivi,  come  definiti
dall'art. 5-bis della presente legge, per il 50 per  cento  del  loro
ammontare  in  entrata  nei  bilanci  degli  enti  medesimi  e per il
restante  50  per  cento  in  entrata  nel  bilancio  della   Regione
siciliana.  Di  tale  ultima  somma  una  quota  pari al 10 per cento
confluisce  in  apposito   capitolo   di   bilancio   della   rubrica
dell'Assessorato   regionale   della   cooperazione,  del  commercio,
dell'artigianato e della pesca per essere successivamente  ripartita,
con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere
di  commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle
stesse, in proporzione al numero dei dipendenti  in  servizio  ed  in
quiescenza,  onde  provvedere  alla costituzione di un apposito fondo
per il pagamento delle pensioni. E' in ogni caso fatto  salvo  quanto
stabilito  dall'art.  152, comma 3, della legge regionale 1 settembre
1993, n. 25.
  14-bis. Gli enti di cui al comma precedente devono  versare  il  50
per cento delle disponibilita' del fondo di rotazione di cui al comma
1  dell'art.  3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, accertate
alla data di entrata in vigore della presente legge e  derivanti  dai
ribassi  d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale,
in entrata nei propri bilanci ed il restante 50 per cento in  entrata
nel  bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota
pari al 10 per cento confluisce  in  apposito  capitolo  di  bilancio
della  rubrica  dell'Assessorato  regionale  della  cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca per essere  successivamente
ripartita,  con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione,
alle camere di commercio al fine di consentire  il  riequilibrio  dei
bilanci  delle  stesse,  in  proporzione  al numero dei dipendenti in
servizio e in quiescenza, onde provvedere  alla  costituzione  di  un
apposito fondo per il pagamento delle pensioni".
  10. I commi l e 3 dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1996,
n. 4, sono abrogati.
  11.  Per  la  costituzione  e  la partecipazione dei comuni e delle
province regionali a societa' di capitali per la gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni  ed  attivita'
rivolte  a  realizzare  fini  sociali  ed  a  promuovere  lo sviluppo
economico e civile delle comunita'  locali,  e'  abolito  il  vincolo
della  proprieta'  maggioritaria  pubblica.  Si applica nella Regione
siciliana la legislazione dello Stato in materia  di  societa'  miste
con  la  partecipazione  non  maggioritaria  degli  enti  locali  per
l'esercizio dei servizi pubblici ed altre attivita' istituzionali.
  12. Per gli esercizi finanziari 1998 e 1999 continua ad  applicarsi
la disposizione di cui al comma 15 dell'art. 45 della legge regionale
7 marzo 1997, n. 6.
  13.  A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, gli enti pubblici
sottoposti alla vigilanza, alla tutela ed al controllo della Regione,
nonche' gli enti locali con una partecipazione maggioritaria pubblica
nelle  societa'  di  gestione,  che  operano  in  settori   economici
liberalizzati  dalla  normativa  comunitaria,  con  esclusione  delle
societa' miste per la gestione dei servizi pubblici, possono compiere
operazioni di accensione di mutui o di anticipazione di  cassa,  dopo
aver  avviato  le  procedure di dismissione delle loro partecipazioni
azionarie.