Art. 11. Interventi a sostegno delle autonomie locali per l'anno 1998 1. Per l'esercizio 1998, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota pari al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate nell'esercizio 1996 con il relativo rendiconto generale consuntivo, al netto delle devoluzioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per l'anno 1998. 2. Con legge di bilancio la quota di cui al comma l e' ripartita fra i comuni e le province regionali. 3. E' ripristinata la validita' dei commi 11, 12 e 13 dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. 4. Nell'ambito della quota determinata ai sensi del comma 1, una aliquota pari all'1,50 per cento e' riservata ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, ad integrazione della quota ordinaria attribuita e un'aliquota pari allo 0,80 per cento e' riservata ai comuni delle isole minori per sopperire alle particolari e maggiori necessita' relative ai servizi igienico-sanitari ed ai servizi pubblici obbligatori. Un'ulteriore somma pari a lire 15.000 milioni resta nelle disponibilita' dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunita' alloggi per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa. 5. Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza regione-autonomie locali, prevista dall'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Nelle more della determinazione dei nuovi criteri, l'Assessore regionale per gli enti locali e' autorizzato ad erogare anticipazioni alle province ed ai comuni entro i limiti delle assegnazioni effettuate a valere sull'esercizio finanziario 1997 ed in conformita' alle previsioni dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. 6. Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'art. 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali. 7. In sede di ripartizione territoriale delle spese in conto capitale dello stato di previsione del bilancio regionale, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e' assicurata almeno una quota pari al 20 per cento dei relativi stanziamenti. 8. L'art. 3 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, e' abrogato. 9. L'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, e' cosi' sostituito: "Il comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dal comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e' sostituito dai seguenti commi: "14. Le somme corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati, con fondi regionali, dall'amministrazione regionale agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dei cofinanziamenti di interventi comunitari, affluiscono, sulla base dei progetti esecutivi, come definiti dall'art. 5-bis della presente legge, per il 50 per cento del loro ammontare in entrata nei bilanci degli enti medesimi e per il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio ed in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni. E' in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'art. 152, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. 14-bis. Gli enti di cui al comma precedente devono versare il 50 per cento delle disponibilita' del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, in entrata nei propri bilanci ed il restante 50 per cento in entrata nel bilancio della Regione siciliana. Di tale ultima somma una quota pari al 10 per cento confluisce in apposito capitolo di bilancio della rubrica dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per essere successivamente ripartita, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, alle camere di commercio al fine di consentire il riequilibrio dei bilanci delle stesse, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio e in quiescenza, onde provvedere alla costituzione di un apposito fondo per il pagamento delle pensioni". 10. I commi l e 3 dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, sono abrogati. 11. Per la costituzione e la partecipazione dei comuni e delle province regionali a societa' di capitali per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali, e' abolito il vincolo della proprieta' maggioritaria pubblica. Si applica nella Regione siciliana la legislazione dello Stato in materia di societa' miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici ed altre attivita' istituzionali. 12. Per gli esercizi finanziari 1998 e 1999 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. 13. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza, alla tutela ed al controllo della Regione, nonche' gli enti locali con una partecipazione maggioritaria pubblica nelle societa' di gestione, che operano in settori economici liberalizzati dalla normativa comunitaria, con esclusione delle societa' miste per la gestione dei servizi pubblici, possono compiere operazioni di accensione di mutui o di anticipazione di cassa, dopo aver avviato le procedure di dismissione delle loro partecipazioni azionarie.