Art. 12.
      Attivita' di gestione e recupero crediti dell'I.R.C.A.C.
 
  1. All'art. 63 della  legge  regionale  7  marzo  1997,  n.  6,  e'
aggiunto il seguente comma:
   "2.  Nel  fondo  costituito in virtu' delle disposizioni di cui al
comma 1 confluiscono altresi' i fondi di cui all'art. 3  della  legge
regionale  7  febbraio  1963, n. 12, con le correlative attivita', ad
eccezione del fondo di dotazione".
  2. Per l'attivita'  di  gestione  e  di  recupero  dei  crediti  e'
riconosciuta  all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione
(I.R.C.A.C.)  una commissione pari all'1,75 per cento  rapportata  al
valore nominale degli stessi, ancorche' svalutati per avvalersi delle
previsioni normative di cui all'art. 66 del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
  3.  L'I.R.C.A.C. e' autorizzato a fare gravare le eventuali perdite
conseguenti ai finanziamenti accordati sui fondi stessi.