Art. 12. Attivita' di gestione e recupero crediti dell'I.R.C.A.C. 1. All'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e' aggiunto il seguente comma: "2. Nel fondo costituito in virtu' delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresi' i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attivita', ad eccezione del fondo di dotazione". 2. Per l'attivita' di gestione e di recupero dei crediti e' riconosciuta all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) una commissione pari all'1,75 per cento rapportata al valore nominale degli stessi, ancorche' svalutati per avvalersi delle previsioni normative di cui all'art. 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. L'I.R.C.A.C. e' autorizzato a fare gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sui fondi stessi.