Art. 13. Compensi all'Artigiancassa 1. All'art. 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "Nella convenzione da stipularsi ai sensi del comma precedente viene determinato, ove richiesto e per un importo non eccedente a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigiancassa per la gestione del fondo di cui al comma precedente, da porre a carico del fondo stesso".