Art. 13.
                     Compensi all'Artigiancassa
 
  1. All'art. 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n.  3,  dopo
il comma 1 e' aggiunto il seguente:
   "Nella  convenzione  da  stipularsi  ai sensi del comma precedente
viene determinato, ove richiesto e per un  importo  non  eccedente  a
quello  stabilito  a  livello  nazionale,  un  compenso da attribuire
all'Artigiancassa  per  la  gestione  del  fondo  di  cui  al   comma
precedente, da porre a carico del fondo stesso".