Art. 14. Agevolazioni agli utenti dei servizi aerei di linea 1. Al fine di consentire il rimborso del 50 per cento del prezzo del biglietto pagato dai residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria nonche' da coloro che svolgono attivita' lavorativa nelle stesse, sulle tratte aeree che collegano le suddette isole con la Sicilia, l'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti accredita ai sindaci dei comuni interessati le somme occorrenti, imputabili sul capitolo 87511 del bilancio regionale. 2. Con successivo provvedimento saranno indicate le modalita' di accreditamento e rendicontazione delle somme stesse. 3. La presente normativa sostituisce, a tutti gli effetti, ogni altra disposizione legislativa in materia.