Art. 14.
         Agevolazioni agli utenti dei servizi aerei di linea
 
  1.  Al  fine  di consentire il rimborso del 50 per cento del prezzo
del biglietto pagato dai residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa e
Pantelleria nonche' da coloro che svolgono attivita' lavorativa nelle
stesse, sulle tratte aeree che collegano le  suddette  isole  con  la
Sicilia,  l'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed
i trasporti accredita ai sindaci  dei  comuni  interessati  le  somme
occorrenti, imputabili sul capitolo 87511 del bilancio regionale.
  2.  Con  successivo  provvedimento saranno indicate le modalita' di
accreditamento e rendicontazione delle somme stesse.
  3. La presente normativa sostituisce, a  tutti  gli  effetti,  ogni
altra disposizione legislativa in materia.