Art. 15.
            Fondo di rotazione istituito presso l'E.S.A.
 
  1.  Il  fondo  di  rotazione istituito, ai sensi dell'art. 14 della
legge regionale 12 maggio 1959,  n.  21  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  presso l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) e' ridotto
di lire 25.000 milioni.
  2. Le disponibilita' liquide del predetto  fondo,  limitatamente  a
lire  25.000  milioni, sono versate in entrata del bilancio regionale
senza oneri di commissione.