Art. 15. Fondo di rotazione istituito presso l'E.S.A. 1. Il fondo di rotazione istituito, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, presso l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) e' ridotto di lire 25.000 milioni. 2. Le disponibilita' liquide del predetto fondo, limitatamente a lire 25.000 milioni, sono versate in entrata del bilancio regionale senza oneri di commissione.