Art. 16.
                     Anticipazione del tesoriere
 
  1. I direttori generali delle aziende  unita'  sanitarie  locali  e
ospedaliere  possono  ricorrere  alle anticipazioni del tesoriere nei
limiti di un dodicesimo della quota  di  fondo  sanitario  attribuita
nell'anno alla stessa azienda.
  2.  Il  direttore  generale puo' ricorrere a tale anticipazione nel
caso in cui le rimesse di cassa non vengano garantite dalla Regione e
per evitare l'insorgere di contenzioso per l'azienda.