Art. 16. Anticipazione del tesoriere 1. I direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e ospedaliere possono ricorrere alle anticipazioni del tesoriere nei limiti di un dodicesimo della quota di fondo sanitario attribuita nell'anno alla stessa azienda. 2. Il direttore generale puo' ricorrere a tale anticipazione nel caso in cui le rimesse di cassa non vengano garantite dalla Regione e per evitare l'insorgere di contenzioso per l'azienda.